La vicenda. La societa' Beta aveva impugnato il provvedimento di diniego dell'esattore all'istanza di rateizzazione di imposta sui rifiuti e alcune multe per violazione del codice della strada.
La Ctp e poi la Ctr del Lazio avevano dato ragione alla societa' contribuente sostenendo l'obbligo di dilazione.
In pratica, con il provvedimento di diniego impugnato, Equitalia che non aveva partecipato al giudizio di primo grado, aveva stabilito di non potersi disporre il beneficio richiesto in quanto, a suo dire, le cartelle richieste erano relative a tributi non dilazionabili dall'Agente della riscossione.
Il giudice di primo grado dichiarava il provvedimento di diniego illegittimo perchè carente di motivazione.
Avverso tale pronuncia, Equitalia aveva proposto appello evidenziando di non aver potuto concedere la rateazione in quanto il Comune di Roma, ai sensi della vigente normativa, intendeva mantenere la gestione in proprio dell'istruttoria delle istanze di rateazione prodotte dai contribuenti sulle somme iscritte a ruolo.
Anche in grado di appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettandone l'appello di Equitalia, aveva confermato l'annullamento del provvedimento di diniego di rateazione, sull'istanza avanzata il 18 aprile 2008 dalla societa' Beta, delle somme portate da sei cartelle di pagamento relative a tassa di smaltimento rifiuti, e quindi a tributi comunali, ed a sanzioni per violazione di norme del codice della strada.
Avverso quest'ultima pronuncia, l'agente di riscossione ha proposto ricorso in cassazione.