A questo punto, ai fini della sicurezza, occorre esaminare il problema del condominio inteso come luogo di lavoro.
Obblighi generali di manutenzione nel luogo di lavoro. L'art. 2087 c.c. precisa che 'l'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro'.
Come detto, la legislazione impone al datore di lavoro l'incombenza di fare le verifiche periodiche sugli impianti elettrici per controllare lo stato di conservazione e di efficienza degli stessi ai fini della sicurezza.
A tal proposito l'art. 86 comma 1 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) prevede che 'ferme restando le disposizioni del DPR 22-10-01 n. 462, in materia di verifiche periodiche degli impianti elettrici, il datore di lavoro provvede affinchè i suddetti impianti elettrici, gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.'
=> Messa a norma dell'impianto elettrico condominiale
In proposito, un aspetto molto dibattuto nell'interpretazione della summenzionata legge riguarda l'obbligo del datore (condominio) della verifica dell'impianto di terra.
Il condominio quale datore di lavoro.
Il punto di partenza da cui occorre muovere e' l'art. 2 del D.Lgs 81/08 che, alla lettera c), individua come azienda 'il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato' e, alla lettera t), indica come unita' produttiva lo 'stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale'.
Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, che la condizione affinchè si configuri un'azienda o un'unita' produttiva e' che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attivita' lavorativa.
Con riferimento al condominio e' chiaro che questo sara' equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attivita' lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Si ricorda, peraltro, che in materia di sicurezza, lo stesso Ministero aveva chiarito con risposta del 20 aprile 2010 (in faq del Ministero del Lavoro) che 'il datore di lavoro nei condoma'¬ni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore'.
Quindi, nel caso in cui nei condoma'¬ni non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non pia'¹ di otto (Cfr. art. 1129 cod. civ.comma 1°), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilita' previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.
L'obbligatorieta' delle verifiche periodiche di messa a terra nel condominio. Una volta che abbiamo indentificato nell'amministratore di condominio la figura del datore di lavoro (nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attivita' lavorativa nel proprio ambito), dobbiamo applicare quanto e' stato gia' detto in merito alla questione della verifica della messa a terra (Dpr 462/2001).
Per meglio dire, il Dpr 462/2001 - obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attivita' Produttive le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Secondo l'art.2 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi del DM 37/2008.
La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
In virta'¹ di quanto esposto, cosa accade nel caso in cui nel condominio non vi sono lavoratori? E' obbligo per un Amministratore di condominio che non si configuri come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 effettuare le verifiche periodiche ispettive di messa a terra (biennali o quinquennali) di cui al DPR 462/2001?
A tal proposito, il Ministero delle Attivita' Produttive con note (25 febbraio 2005 e del 15 marzo 2005), ha precisato che in merito agli impianti di messa a terra di impianti elettrici, detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro (cioe' nei casi in cui si affidano, ad imprese o a lavoratori autonomi, l'esecuzione di lavori o di servizi necessari per la gestione dell'immobile (pulizia, eccetera).
In altre parole, l'amministratore di condominio, in questi casi, si trova a rivestire le funzioni di datore di lavoro committente e deve, percio', adoperarsi affinchè il 'condominio luogo di lavoro' sia conforme alle norme di sicurezza e tutela della salute).
Tuttavia, precisa il Ministero, tale obbligo dovrebbe sussistere anche quando 'non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare'.
La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumita' di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attivita' lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico.
A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'e' dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio pia'¹ concreta la possibilita' di offrire tale prova liberatoria.
Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di 'datore di lavoro' come destinatario dell'obbligo oggetto di quesito, e' in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengono esercitate attivita' lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell'impianto. Conclude il Ministero che 'l'esigenza della tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni non possono che giovarsi delle possibilita' offerte dal DPR 482/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie'.
Secondo altro e diverso orientamento, riscontrato anche da alcuni docenti universitari (Prof. Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ.
Teramo) in risposta ad un quesito proposto sull'argomento in esame, il DPR 462/01 si applicherebbe solo nei luoghi di lavoro; di conseguenza, l'amministratore di condominio che non si configuri come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non dovrebbe effettuare le verifiche periodiche ispettive di messa a terra (biennali o quinquennali) di cui al DPR 462/2001.
Inoltre, a parere dell'autore, una regolare manutenzione e controllo degli impianti sarebbe auspicabile ma non obbligatoria ai sensi del D.P.R. 462/01 salvo casi in cui il condominio abbia in carico dei lavoratori (es. portiere).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, abbiamo visto che ai fini dell'applicazione del DPR 462/2001 e' necessario che il condominio deve essere inquadrato come 'datore di lavoro' ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Questa precisazione, seppur chiara, tuttavia non e' esaustiva del problema in quanto lascia ancora aperta la questione in merito ai controlli in condominio in mancanza di lavoratori.
=> L'impianto elettrico in condominio, i costi di messa a norma vanno ripartite in base ai millesimi di proprieta'
Pertanto, in caso di incidenti riconducibili alla mancata sicurezza in condominio, l'amministratore e' responsabile?
In argomento, seppur in casi differenti dal problema in esame (messa a terra), merita una puntualizzazione sulla responsabilita' dell'amministratore in materia generale di sicurezza.
Nel caso in esame, alla data dell'evento nessun lavoratore risultava impiegato per l'espletamento di attivita' condominiali ed, in particolare, era cessato ormai da tempo il rapporto di lavoro subordinato con l'addetto al servizio di portierato. Difettava il presupposto per l'applicazione della disciplina volta alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Pertanto, essendo preclusa la possibilita' di attribuire la qualifica di committenti (in mancanza di addetti), rimane preclusa anche la riconducibilita' ai medesimi (amministratore) degli obblighi di cui all'articolo 26 D.Lgs. 81/2008. Quindi, secondo il giudicante, la posizione di garanzia dell'amministratore di condominio e' una posizione di protezione, ossia diretta a preservare i diritti dei condomini inerenti le parti comuni e l'integrita' dell'edificio condominiale da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrita' , e non una posizione di controllo, diretta a neutralizzare determinate fonti di pericolo in modo da garantire l'integrita' di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati.
Di conseguenza e' stata esclusa la responsabilita' penale dell'amministratore.
Corte di Cassazione 23 novembre 2015, n. 46385 (responsabilita' dell'Amministratore).In questo caso, ad un amministratore era stato addebitato il reato di lesioni colpose per non avere impedito, non predisponendo gli ordinari lavori di manutenzione del condominio, che parti di rivestimento della facciata dello stabile, cadendo, provocassero lesioni ad un minore.
Sulla scorta dell'articolo 1135 c.c
Di conseguenza e' stata esclusa la responsabilita' penale dell'amministratore.
In questo caso, ad un amministratore era stato addebitato il reato di lesioni colpose per non avere impedito, non predisponendo gli ordinari lavori di manutenzione del condominio, che parti di rivestimento della facciata dello stabile, cadendo, provocassero lesioni ad un minore.
Sulla scorta dell'articolo 1135 c.c., la Cassazione ha affermato che l'amministratore, a prescindere
Sulla scorta dell'articolo 1135 c.c., la Cassazione ha affermato che l'amministratore, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini, ha il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni; tuttavia, in caso di pericolo, l'amministratore non e' per forza tenuto a far eseguire interventi di manutenzione, bensa'¬ semplicemente a predisporre le cautele pia'¹ idonee a delimitare la zona pericolosa, per far poi deliberare l'assemblea in merito al da farsi. Alla luce di tali principi, la Cassazione ha confermato la sentenza che aveva condannato l'amministratore di condominio perchè, in un caso di evidenza di pericolo, non si era attivato in alcun modo, mentre sarebbe stato sufficiente transennare la zona sottostante la facciata da cui si erano staccate le mattonelle che hanno provocato le lesioni.
Le citate sentenze seppur addivenute a conclusioni diverse in punto responsabilita' , hanno affermato lo stesso principio di diritto: 'l'amministratore di condominio e' titolare di una posizione di garanzia che, in presenza di situazioni di pericolo conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza, lo obbliga ad attivarsi, dimostrando di avere ottemperato ai propri obblighi, anche in caso di assenza dei fondi di cassa, intervenendo sugli effetti, anzichè sulla causa della rovina'.
Conclusioni. In merito al problema legato agli obblighi dell'amministratore in riferimento ai controlli e alle verifiche imposte dalla legge (in materia di sicurezza), l'aspetto normativo esaminato (Dpr 462/2001) ci ha condotto ad una attenta analisi sugli obblighi dell'amministratore in caso di condominio quale 'luogo di lavoro'. Tuttavia il problema resta ancora aperto in tutte quelle situazioni in cui il condominio 'non e' ambiente di lavoro'.
In questa situazione, abbiamo visto 'seppur indirettamente' dal problema iniziale, che per la giurisprudenza 'l'amministratore di condominio e' titolare di una posizione di garanzia che, in presenza di situazioni di pericolo conosciute o conoscibili con ordinaria diligenza, lo obbliga ad attivarsi'; cio' vuol dire che anche in quei casi in cui non vi sono espressi obblighi, sarebbe auspicabile per l'amministratore la manutenzione e il controllo degli impianti (tra questi la messa a terra).
Difatti, in caso di incidenti riconducibili a malfunzionamento degli impianti, il responsabile (dal punto di vista oggettivo) e' sempre da ricercarsi nel proprietario e/o amministratore.
Su questo ricade la prova di aver fatto il possibile per evitare il cattivo funzionamento.
=> Proprietario responsabile per i danni arrecati a causa dell'impianto elettrico non a norma.