Il D.lgs. 141/2016, in vigore dal 26 luglio2016, e' andato a modificare il D.Lgs. 102/2014. In particolare, e' stato riscritto quasi interamente il comma 5 dell'articolo 9, che regolamenta l'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati di riscaldamento, di raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria.
Al comma 5 let. a) viene stabilito che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cure degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio.
Le lettere b) e c) prevedono l'obbligo per il condominio e gli edifici polifunzionali di installare sottocontatori per individuare l'effettivo consumo di ciascuna unita' immobiliare.
=> Ecco le modifiche introdotte alla normativa vigente sul risparmio energetico.
Gli interventi volti all'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, all'articolo 5 prevede che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento, tra gli altri, dell'impianto di riscaldamento, deve essere redatto un progetto a cura di un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste.
Al termine dei lavori, ai sensi dell'articolo 7, l'impresa installatrice deve rilasciare all'amministratore del condominio la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.