Il Ministero dell'economia, in risposta ad un recente question time, e' tornato sull'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilita' per il 2016 a favore dei contribuenti che concedono l'unita' immobiliare in comodato d'uso a figli o genitori. Il MEF ha annunciato che e' allo studio la predisposizione di un documento di prassi che chiarira' le problematiche applicative di tale agevolazione.
Il 21 gennaio il Ministero dell'economia, durante un question time in Commissione finanze della Camera, ha fornito la risposta all'interrogazione n. 5-07445 riguardante le agevolazioni introdotte dall'ultima Legge di Stabilita' (legge n. 208/2015) a favore dei contribuenti che concedono una unita' immobiliare in comodato d'uso a figli o genitori.
Come noto, il comma 10 dell'art. 1, della citata Legge di stabilita' ha modificato il comma 3, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 prevedendo, a partire dal 1° gennaio di quest'anno, una riduzione della base imponibile dell'IMU e, dunque, anche della TASI, nella misura del 50%, per le unita' immobiliari che ove non considerate di pregio (cioe' non rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) siano concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta (entro il primo grado), vale a dire a figli o genitori.
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I 'paletti' imposti dal legislatore per la fruibilita' del beneficio
I 'paletti' imposti dal legislatore per la fruibilita' del beneficio, oltre alla tipologia di immobile concesso in comodato, sono la registrazione del contratto e il possesso di un solo immobile in Italia del proprietario concedente, il quale deve essere residente anagraficamente nello Stato e deve dimorare abitualmente nel Comune ove e' ubicato l'immobile concesso ai parenti in linea retta di primo grado. Il beneficio fiscale si applica anche qualora il comodante disponga di un altro immobile destinato alla sua abitazione principale nello stesso Comune ove e' ubicato quello concesso in comodato.
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La disposizione di favore, quindi, non puo' interessare chi possiede ulteriori immobili, anche ove abbiano una destinazione non abitativa ovvero, qualora la abbiano, siano possedute pro quota (come nel caso frequente di immobili ricevuti per successione).
Altra ipotesi in cui sembrerebbe che la disposizione agevolativa non possa trovare concreta applicazione e' il possesso di un secondo garage non rientrante nelle pertinenze dell'abitazione principale, il possesso di piccole quote di particelle di un terreno, di una cantina, oppure una quota, seppur ridotta, dei locali eventualmente anche ad uso abitativo destinati a servizi di portineria. La questione non appare di poco momento e, a nostro avviso, non sembrerebbe agevolmente superabile con un semplice documento di prassi del Dicastero competente annunciato nel question time.
Cio' perchè la Legge di Stabilita' 2016, riserva l'abbattimento del 50% dell'imponibile IMU/TASI alla circostanza che non siano posseduti altri <<immobili>> oltre a quello dato in comodato a genitori e figli e quello adibito ad abitazione principale propria. La formulazione della norma, quindi, non sembrerebbe lasciar spazio a nessuna interpretazione estensiva di favore contenuta nei documenti di prassi annunciati.
Detta disposizione agevolativa IMU-TASI, sul cui concreto appeal, quindi, si rimane perplessi soprattutto con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, ha gia' sollevato dubbi interpretativi sottoposti all'attenzione del Ministero. Infatti, nel question time gli Onorevoli interpellanti hanno chiesto al Governo 'al fine di dare maggiore certezza ai contribuenti e ai comuni, per la presentazione del bilancio di previsione, se non ritenga opportuno emanare uno o pia'¹ decreti attuativi volti a codificare la procedura per l'applicazione delle citate agevolazioni fiscali in materia di tassazione immobiliare, con particolare riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori, fornendo i necessari chiarimenti anche in relazione alle situazioni di dubbia interpretazione normativa'¦riguardanti la natura degli immobili e la decorrenza dell'agevolazione'.
Nel question time il MEF ha risposto che e' allo studio la predisposizione di un documento di prassi, da parte del competente Dicastero, che chiarira' proprio le problematiche applicative al riguardo aggiungendo, per quanto riguarda l'emanazione di decreti attuativi di codificazione della procedura di applicazione delle nuove agevolazioni fiscali sugli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado in linea retta, che ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011, comunque i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione 'entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta'.
Ne consegue, secondo il MEF, che il contribuente dovra' adempiere il proprio obbligo dichiarativo relativo all'annualita' in corso entro il 30 giugno 2017 'attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23'. Spettera' all'Amministrazione finanziaria valutare l'opportunita' di una eventuale modifica dei modelli dichiarativi: se quindi approntare un nuovo modello di dichiarazione, valido ai fini IMU/TASI, oppure continuare ad utilizzare quello di cui al D.M. 30 ottobre 2012. In quest'ultimo caso dovra' essere 'spuntato' il campo 15 (esenzione) riportando nelle relative annotazioni che l'immobile e' in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 citato.
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