Il pignoramento immobiliare, e' bene ricordare, non priva della proprieta' del bene il titolare, ma quando occorre ripartire gli oneri condominiali chi e' obbligato a versarli il proprietario del bene oggetto di esecuzione oppure il custode giudiziario? Ed ancora se il proprietario non ha il godimento degli immobili e non puo' neanche disporre dei i frutti civili (canone di locazione), sul custode giudiziario grava l'onere di sostituirsi al proprietario del bene pignorato nel pagamento degli oneri?
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Il fatto. Il proprietario di alcune unita' immobiliari ubicate in un edificio condominiale ed il custode giudiziario si oppongono, distintamente, al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio contenente l'ingiunzione agli opponenti di pagare la somma di oltre seimila euro a titolo di oneri condominiali afferenti le unita' immobiliari in questione eccependo, ciascuno, per differenti motivazioni, la propria legittimazione passiva.
Il proprietario degli immobili sostiene di non essere obbligato a pagare gli oneri condominiali in quanto ha perso il godimento dei beni e non puo' percepirne i frutti civili (canone di locazione) essendo stati gli immobili sottoposti a custodia giudiziaria.
Il custode giudiziario, invece, sostiene che l'unico soggetto obbligato al pagamento degli oneri condominiali dal momento del pignoramento, e fino al decreto di trasferimento dell'immobile, continua ad essere il proprietario degli stessi nonchè debitore esecutato.
La sentenza. In merito all'opposizione del proprietario degli immobili pignorati.