Nel divieto contemplato dal regolamento condominiale, con il quale si vieta di destinare i locali di proprieta' dei singoli condo'mini ad uso diverso da quello abitativo ovvero di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o albergo - a prescindere dalla legittimita' o meno dell'anzidetto divieto -, non rientra anche l'impedimento alla locazione per brevi periodi o l'affitto saltuario.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22711, pubblicata in data 28 settembre 2017.
A seguito dell'annullamento della norma regolamentare che stabiliva il divieto di adibire gli appartamenti di proprieta' dei condo'mini ad uso diverso da quello abitativo e di utilizzarli per l'attivita' di pensione o albergo, disposto in una precedente sentenza, i condo'mini proprietari degli immobili interessati a tale divieto convenivano in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da detto illegittimo divieto.
Si costituiva in giudizio il condominio eccependo come la disposizione regolamentare comunque non vietava la locazione ad uso transitorio stagionale, la quale avrebbe consentito ai condo'mini di trarre dai loro immobili le utilita' reclamate e, quindi, di evitare il danno.
In ogni caso, deduceva il condominio, gli attori non dimostravano il possesso della necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attivita' alberghiera.
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Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello di Messina poi, rigettavano la domanda, condannando i condo'mini al pagamento delle spese processuali.
Le corti territoriali evidenziavano che il divieto riguardava esclusivamente l'affitto degli immobili sotto forma di pensione o albergo e che, pertanto, rimanevano consentite le ulteriori utilizzazioni, ivi comprese le locazione ad uso abitativo anche per brevi periodi.
Che tale forma di locazione, peraltro, era quella consueta per gli immobili degli attori, cosa'¬ come era emerso dall'espletata istruttoria.
A seguito del ricorso per cassazione proposto dai medesimi condo'mini, la Suprema Corte nel rigettare il ricorso, affermava che <<l'interpretazione del giudicato e' congruamente motivata con riferimento al tenore complessivo della clausola annullata - pretermesso nell'esposizione del motivo in esame ma ricavabile dalla lettura della sentenza qui impugnata (fol. 5) - che faceva divieto di «destinare i locali ad uso diverso di privata civile abitazione, attesa la destinazione dell'immobile a luogo di riposo e di villeggiatura e pertanto e' fatto divieto di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o di albergo», con cio' mettendosi in relazione il diverso uso intensivo dei locali allorchè fossero stati destinati a pensione o albergo rispetto all'uso non abitativo in generale.
Sicchè la motivazione della sentenza risulta effettivamente immune da errori giuridici e vizi di logica, essendosi limitata a ritenere che la clausola del regolamento condominiale annullata non si riferisse ad un divieto assoluto di adibire i singoli vani dell'immobile ad uso diverso da quello di privata abitazione, e che, pertanto, fosse consentita la locazione per brevi periodi, come dimostrato anche dal tenore letterale del regolamento condominiale e dal fatto che in istruttoria si era accertato che la clausola era stata modificata proprio per chiarire tale aspetto, e che gli stessi appellanti avevano ammesso che la previsione regolamentare consentiva gli affitti saltuari, cui avevano dovuto ricorrere, conseguendo minori guadagni rispetto a quelli derivanti dall'esercizio della preclusa attivita' alberghiera>>.
Pertanto, dal tenore letterale della norma regolamentare, ancorchè illegittima, alcun danno sarebbe potuto derivare ai ricorrenti i quali, a prescindere dalla circostanza per cui non risultassero titolari di licenza alberghiera, potevano in ogni caso sfruttare economicamente gli immobili mediante la locazione stagionale che il regolamento condominiale non vietava.
Cio' posto, considerata la soccombenza nel giudizio di legittimita' , i ricorrenti devono essere anche condannati al rimborso delle spese processuali in favore del condominio.
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