Integra il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone ex art. 659 c.p. quella condotta che abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; non occorre la prova dell'effettivo disturbo di pia'¹ persone nè l'esperimento di specifiche indagini tecniche
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La Suprema Corte seziona penale, con sentenza del 7 febbraio 2017, n. 5613, conferma un indirizzo interpretativo consolidato in una fattispecie peraltro piuttosto ricorrente: i vicini dell'imputata le contestano di non aver impedito che i suoi due cani abbaino costantemente di giorno e di notte, pregiudicando in tal modo la loro tranquillita' e recando disturbo al loro riposo.
Il Tribunale condanna ad una pena pecuniaria – peraltro non particolarmente rilevante – la proprietaria, la quale decide di impugnare il provvedimento, invocando la declaratoria di assoluzione: l'appellante lamenta in particolare che la pronuncia di condanna si sia fondata esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali rese dalle parti civili o da loro parenti – soggetti pertanto da ritenersi come «tutt'altro che indifferenti alla luce dei pessimi rapporti di vicinato correnti da anni, anche in forza di altre querele (e con la precisazione che nessun vicino diverso da questi soggetti si sarebbe mai lamentato)»; e che il giudice non abbia proceduto ad alcun accertamento tecnico al fine di valutare «l'incidenza dei rumori sulla pubblica tranquillita' (anche alla luce del contesto territoriale)», o «l'idoneita' [dei medesimi] a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone».
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La decisione. Rilevata, in primo luogo, l'inappellabilita' , ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., delle sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda – come nel caso di specie –, la Suprema Corte ha confermato la logicita' del percorso argomentativo espresso nella sentenza impugnata: nel solco di una continuita' interpretativa essa infatti richiama consolidati principi:
Basta, in definitiva, la prova della percettibilita' delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate;
«l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il Giudice ben puo' fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerab
Il ricorso alle prove documentali(quali le registrazioni audio o video-audio, effettuate durante l'immissione, oppure le rilevazioni fonometriche dirette eseguite da un tecnico di fiducia dell'attore) renderebbe di certo la deposizione testimoniale pia'¹ circostanziata e credibile; tuttavia, si esclude che gli elementi di prova debbano essere necessariamente acquisiti mediante l'esperimento di una consulenza tecnica.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la colpevolezza dell'appellante alla luce di «plurimi elementi istruttori», ossia le deposizioni giudicate pienamente attendibili e rese da numerosi soggetti, i quali avevano confermato che l'abbaiare degli animali era tale «da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo dei testi, tutti abitanti nelle immediate adiacenze»; il giudice ha dato altresa'¬ atto di valutato anche le dichiarazioni dell'imputata med
Il Tribunale ha quindi riconosciuto la colpevolezza dell'appellante alla luce di «plurimi elementi istruttori», ossia le deposizioni giudicate pienamente attendibili e rese da numerosi soggetti, i quali avevano confermato che l'abbaiare degli animali era tale «da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo dei testi, tutti abitanti nelle immediate adiacenze»; il giudice ha dato altresa'¬ atto di valutato anche le dichiarazioni dell'imputata medesima, la quale pure aveva confermato che il cane (uno solo) abbaiava, sebbene“non ogni tre minuti
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=> Cane che abbaia in condominio
I giudici di legittimita' hanno cosa'¬ concluso con una dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, e, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle ammende, avendo «rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' ”». (Si rammenta al riguardo che la Corte Costituzionale, con sentenza 13 giugno 2000, n. 186, ha statuito che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso, laddove accerti che la medesima inammissibilita' non sia ascrivibile a colpa del ricorrente medesimo).
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La conferma della condanna e il connesso onere economico appaiono ancora pia'¹ pesanti ove si consideri che nelle ipotesi di reato di cui all'art. 659, commi 1 e 2, c.p., la contravvenzione e' suscettibile di oblazione ex art. 162 e 162 bis c.p.: puo' cioe' essere estinta, a tutti gli effetti di diritto, mediante il pagamento di una somma di denaro.
In particolare, il contravventore potra' versare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento – dimostrando in ogni caso di avere rimosso le cause dell'evento immissivo.
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Il criterio della normale tollerabilita' in sede penale. Si segnala infine che l'accettabilita' delle immissioni sonore va valutatacon parametri riferibili alla sensibilita' media delle persone che vivono nel luogo in cui i rumori fastidiosi vengono percepiti (Cass. pen., sez.
III, 1° dicembre 2005-31 gennaio 2006, n. 3678), mentre e' irrilevante l'eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi; in proposito, si e' ritenuto che «Non vi e' necessita' di ricorrere ad una perizia fonometrica, allorchè il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento – esplicitato con motivazione indenne da vizi logici – che tale superamento vi sia stato» (Cass. pen., sez.
I, 6 marzo 1997, n. 3000: nel caso in esame, si trattava del latrare di due cani, rispetto al quale la Suprema Corte ha affermato che «la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco a censure; al di la' , invero, del dato, apparente alle comuni cognizioni, secondo il quale il continuo abbaiare di cani di notte puo' disturbare il riposo dei vicini, correttamente la Corte territoriale ha ricordato, a riprova della anomala situazione, sia le precedenti denunce sporte dalla parte lesa, sia, in particolare, il ricorso al giudice conciliatore, nella quale sede lo stesso aveva riconosciuto le buone ragioni della controparte, impegnandosi – ma, evidentemente, senza mantenere l'impegno – ad eliminare la turbativa»).
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