E' risaputo che la realizzazione di un ascensore all'interno dell'edificio condominiale rientra tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche e, pertanto, incontra il favor del legislatore che ne agevola l'installazione.
In precedenza, prima della riforma del condominio, l'art. 1120 Cc prevedeva per la deliberazione delle innovazioni, come appunto l'installazione di un ascensore, la maggioranza indicata nell'allora V comma dell'articolo 1136 (maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio), fermo restando il divieto per le innovazioni pregiudizievoli alla stabilita' o sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Il legislatore del 2012, con la riforma del condominio (L. 220/2012), come accennavamo, ha favorito la realizzazione di tutti quegli impianti, tra cui gli ascensori, tendenti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche e, con la formulazione del novellato art. 1120, comma II, Cc, ha previsto per le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto, tra le altre, “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche”, la validita' delle deliberazioni assunte con una maggioranza pia'¹ bassa rispetto a quella precedente, essendo attualmente sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio (attuale art. 1136 comma II Cc).
Tuttavia, riamane il divieto, anche con riferimento alle opere tendenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutte quelle innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che alterano il decoro architettonico e rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 comma V Cc).
Tanto e' stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24235, pubblicata in data 29.11.2016.
La sentenza, pur occupandosi delle innovazioni in materia di condominio durante la vigenza del precedente art. 1120 Cc che, come visto, richiedeva una maggioranza qualificata per la validita' delle deliberazioni relative alle innovazioni, nondimeno risulta utilizzabile anche con l'attuale contesto normativo, stante l'immanenza del divieto delle innovazioni che rendono talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Cio' posto, infatti, e' stata ritenuta illegittima l'installazione di un ascensore all'interno dell'androne delle scale che impedisce l'accesso all'area comune ed ai box di proprieta' ovvero che comporta una sensibile menomazione dell'utilita' che i singoli condo'mini ricavano dal bene.
A tal proposito la Corte premette che
“in tema di deliberazioni condominiali, l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27 primo comma della legge n. 118/1971 e all'art. 1 primo comma del d.P.R. n. 384/1978, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 legge n. 13/89, e' approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136 secondo e terzo comma c.c.; tutto cio' ferma rimanendo la previsione del terzo comma del citato art. 2 legge n. 13/1989, che fa salvo il disposto degli artt. 1120 secondo comma e 1121 terzo comma c.c. (Cass. n. 14384/04)”.
Il che sta a significare come le innovazioni dirette ad eliminare barriere architettoniche, come ad esempio l'installazione di un ascensore, in ogni caso non possono derogare ai divieti stabiliti dall'art. 1120, II comma c.c. (V comma nell'attuale formulazione), ma solo alla maggioranza che per le innovazioni, generalmente, risulta qualificata.
Fermo restando che il legislatore, con la riforma del condominio, ha codificato l'anzidetto principio disponendo che, per le innovazioni aventi ad oggetto:
Continua la Suprema Corte, riferendo come
“la condizione di inservibilita' del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino, che, ai sensi dell'art. 1120, comma secondo, c.c., rende illegittima e quindi vietata l'innovazione deliberata dagli altri condomini, e' riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilita' che il condomino precedentemente ricavava dal bene (cfr. Cass. n. 20639/05, che in applicazione di tale principio ha ritenuto illegittima una delibera condominiale che, nel restringere il vialetto di accesso ai garages, rendeva disagevole il transito delle autovetture)”.
Conclude, pertanto, affermando che
“anche nell'ipotesi dell'installazione di un ascensore (Cass. n. 12930/12), ancorchè volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprieta' esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilita' compensative (Cass. n. 6109/94), ed ove l'installazione renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (Cass. n. 28920/11)”, l'innovazione e' da ritenersi illegittima s
“la condizione di inservibilita' del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino, che, ai sensi dell'art. 1120, comma secondo, c.c., rende illegittima e quindi vietata l'innovazione deliberata dagli altri condomini, e' riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilita' che il condomino precedentemente ricavava dal bene (cfr. Cass. n. 20639/05, che in applicazione di tale principio ha ritenuto illegittima una delibera condominiale che, nel restringere il vialetto di accesso ai garages, rendeva disagevole il transito delle autovetture)”.
Conclude, pertanto, affermando che
“anche nell'ipotesi dell'installazione di un ascensore (Cass. n. 12930/12), ancorchè volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprieta' esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilita' compensative (Cass. n. 6109/94), ed ove l'installazione renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (Cass. n. 28920/11)”, l'innovazione e' da ritenersi illegittima stante la violazione del V comma dell'art. 1120 Cc.