Un vigile urbano di Torino, investiva il tempo residuo dal proprio orario di lavoro al servizio ai condomini, amministrandone oltre trenta in citta' . I condomini, da questi amministrati, sono stati duramente multati con una sanzione di oltre diecimila euro.
Un recente fatto di cronaca ha rilanciato il dilemma. Un vigile urbano di Torino, a quanto pare, soleva investire il tempo residuo dal proprio orario di lavoro al servizio ai condomini, amministrandone oltre trenta in citta' .
Scoperto dal proprio datore di lavoro e' stata avviata una procedura interna di rilievo disciplinare e, per di pia'¹, i condomini da questi amministrati sono stati duramente multati, con sanzioni per oltre dieci mila euro.
Il rischio che si corre e', dunque, duplice.Ci e' stato, dunque, chiesto di svolgere un breve approfondimento sul tempo.
=> Incompatibilita' . L'amministratore di condominio non puo' insegnare
=> L'agente immobiliare quali altre attivita' puo' svolgere?
Le fonti normative.La disciplina “delle incompatibilita' , tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici” e' materia sottratta alla contrattazione collettiva di comparto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 7 della legge 421/1992 e riservata alla legge speciale.
In tema di enti locali, la fattispecie della incompatibilita' risulta ampiamente regolamentatadall'articolo 1, commi da 56 a 65 della Legge 23/12/1996 n. 662 e dall'articolo 53 del Decreto legislativo 30/3/2001 n. 165.
Cio' non toglie, tuttavia, che concorrono alla regolamentazione della materia sia le circolari interne emesse dalle amministrazioni di riferimento che la stessa contrattazione collettiva di comparto (a titolo integrativo).
L'articolo 2, comma 2 del codice di comportamento allegato al c.c.n.l. 22/1/2004, invero, prevede che. “il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attivita' che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”.
I principi fondamentali.Iniziamo con il dire che i principi e le regole, spesso generici, esistenti in materia, devono essere applicati analizzando accuratamente il singolo 'caso concreto', cioe' verificando e valutando tutte le circostanze di fatto e di diritto caratterizzanti le singole attivita' svolte dal dipendente.
L'incompatibilita' , dal punto di vista sostanziale, si riconnette ai doveri di esclusivita' delle prestazioni intestati al pubblico dipendente e puo' essere, a seconda dei casi, assoluta o relativa.
Ad informare la disciplina in disamina sono, in particolare, i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di esclusivita' della prestazione del pubblico dipendente, previsti, rispettivamente, dagli artt. 97, comma 1 e 98, comma 1 Costituzione.
=> C'era una volta l'avvocato con la toga, oggi fa anche l'amministratore di condominio
Le sanzioni. Il pubblico dipendente e' obbligato - all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato o determinato) con la P.A. e sotto la sua responsabilita' - a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti gia' instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi. Non solo.
Le conseguenze per il dipendente pubblico scoperto nell'esercizio di un'attivita' lavorativa parallela, come quella di amministratore condominiale, si riflettono sotto il profilo disciplinare e patrimoniale (in tema di danno erariale,cfr, Corte dei conti - Sez. Umbria - con sentenza 11.03.1996, n. 152).
Il rapporto di lavoro con il condominio.Le responsabilita' disciplinari e patrimoniali da porre in capo al pubblico dipendente che svolge attivita' di amministratore di condomini non sarebbero in grado di riflettersisulla validita' del mandato conferito dai condo'mini in sede assembleare.
Il divieto di svolgimento di altra attivita' lavorativa in capo al pubblico dipendente e' posto esclusivamente nell'interesse della pubblica amministrazione di riferimento. La relativa violazione, pertanto, non determina la nullita' del contratto concluso tra i privati (cfr, Cassazione civile 14 gennaio 1985, n. 58, 14 febbraio 1985, n. 1287, 22 maggio 1991, n. 5736).
In altri termini, il mandato conferito dai condo'mini, in sede assembleare, in favore dell'amministratore “dipendente pubblico” non integra un contratto invalido di cui all'articolo 2126 codice civile (per simili fattispecie, cfr Cassazione civilenn. 63 del 1973, 2434 del 1981, 4681 del 1987, 8830 del 1987).
Sanzioni pecuniarie per il condominio. Il caso di “Torino” rilancia la responsabilita' patrimoniale del Condominio degli edifici in tema di mandato conferito ad un amministratore che, al contempo, sia un amministratore pubblico.
Il riferimento normativo da richiamare, a tal proposito, sono i commi da 1 a 3 dell'art. 6 della legge n. 140/1997 (che modificano e integrano quanto gia' disposto dalla legge n. 662/1996), i quali stabiliscono, tra l'altro, che i soggetti pubblici o privati avvalentisi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese da dipendenti pubblici in violazione delle regole o senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre a sanzioni per eventuali violazioni tributarie e contributive, sono assoggettabili a sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma.
Conclusione.
Possiamo concludere affermando che: