In tema di servita'¹, non e' ammissibile la costituzione coattiva di una servita'¹ di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano perchè l'esigenza di tale fornitura non e' assimilabile alla servita'¹ di acquedotto. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Cassazione civile con la sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016 in merito alla servita'¹ di passaggio di gas metano.
I fatti di causa. Tizio e caia adivano il tribunale adito per la rimozione delle tubature per l'adduzione di gas, acqua e scarico fognario installate sul proprio terreno. Oltre al giudice di primo grado, anche la Corte di appello confermava il rigetto della domanda di costituzione coattiva di servita'¹ di gasdotto da parte dei famigliari del fondo vicino in quanto, a parere dei giudici, non era possibile la costituzione di servita'¹ diverse da quelle previste dall'art. 1033 c.c. Avverso tale decisione, i convenuti proponeva ricorso per cassazione.
Le servita'¹ di passaggio. Sull'argomento in esame 'l'utilita' ' e' il concetto fondamentale al fine di valutare se un determinato diritto possa essere o meno considerato alla stregua di una servita'¹.
A tal proposito l'art. 1027 c.c. descrive la servita'¹ come il peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Si e' soliti dire che la servita'¹ e' di un diritto reale di godimento su cosa altrui in quanto il proprietario del fondo dominante la esercita sul fondo di una persona diversa, per l'appunto il fondo servente. Difatti, l'altruita' del fondo e' il requisito indispensabile per il corretto esercizio della servita'¹ visto e considerato che tra due fondi appartenenti al medesimo proprietario l'assoggettamento di uno all'altro resta un atto indifferente ai fini della configurabilita' della servita'¹. La prima distinzione fondamentale tra le servita'¹ e' quella tra servita'¹ volontarie e servita'¹ coattive: il criterio della distinzione e' evidentemente quello della loro fonte: le servita'¹ volontarie sono quelle che nascono per volonta' dei proprietari del fondo dominante e del fondo servente (mediante contratto) o per usucapione; le servita'¹ coattive invece nascono perchè e' la legge stessa a prevedere e imporre la loro costituzione. Le conseguenze di tale distinzione sono importanti durante la vita della servita'¹: mentre nel caso di servita'¹ volontarie il venir meno dell'utilita' non puo' far venire meno il peso, nel caso delle servita'¹ coattive quando non vi sia pia'¹ necessita' del peso imposto perchè il vantaggio e' stato conseguito in altro modo indipendente dal fondo servente, e' allora possibile su richiesta di una delle due parti far cessare la servita'¹.
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L'obbligo di dare passaggio alle acque. Nell'ambito delle servita'¹ coattive assume particolare importanza la noma di cui all'art. 1033 c.c. Secondo la disciplina in esame, il titolare del fondo dominante puo' portare le acque su un fondo altrui al fine di sopperire ai bisogni della vita, e secondo le necessita' imposte dagli usi agrari ovvero dagli usi industriali, sempre che sussistano i presupposti stabiliti dal legislatore (art. 1037 del c.c.). Egli deve, peraltro, provvedere alla realizzazione del necessario acquedotto, a meno di non accordarsi col proprietario del fondo servente per il passaggio delle acque in uno proprio gia' in essere (art. 1034 del c.c.). Se, inoltre, la costruzione dell'acquedotto effettuata dal titolare del fondo dominante richiede l'attraversamento al disopra o al disotto degli acquedotti gia' presenti nel fondo servente, questi deve farsi carico provvedere alla realizzazione delle opere indispensabili per impedire che tali condutture possano venire compromesse (art. 1035 del c.c.).
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, la fattispecie in esame non puo' essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola l'imposizione della servita'¹ di acquedotto. Difatti, richiamando quanto gia' precisato dalla giurisprudenza di legittimita' , gli ermellini hanno ritenuto inammissibile la costituzione coattiva di una servita'¹ di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, 'dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 cod.civ. in tema di servita'¹ di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non puo' essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servita'¹ di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilita' delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosita' insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servita'¹ di acquedotto'. (In tal sensoCorte di Cassazione 820/1992). Sul punto, inoltre, la Corte, riprendendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ord. 357/2002), ha ulteriormente precisato che solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere 'non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell'esistenza di fonti di energia alternative, di modalita' tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto mediante condutture nonchè della possibilita' di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata'.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei ricorrenti con condanna alle spese di giudizio.
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