L'imprudenza del danneggiato e l'uso eccezionale ed anomalo del manufatto condominiale escludono la responsabilita' del Condominio per i danni cagionati da cose in custodia.
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Si puo' riassumere cosa'¬ la decisione presa dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 282 del 2 febbraio 2017 che, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso la responsabilita' del Condominio per danni da cose in custodia.
Decisiva, nella fattispecie, la condotta del danneggiato, precipitato da 12 mesi dopo essersi volontariamente arrampicato su una condotta di areazione non accessibile nè utilizzabile da condomini per festeggiare la sua squadra del cuore.
Per i giudici si tratta di un fatto eccezionale, imprevedibile ed idoneo, da solo, a configurare il caso fortuito che esclude la responsabilita' del condominio-custode.
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Il fatto. Il danneggiato ed i suoi genitori citavano in giudizio il Condominio affinchè venisse condannato al risarcimento dei danni subiti dal figlio per le gravi lesioni riportate in conseguenza della caduta di 12 metri avvenuta di notte, all'interno di un condotto di areazione posto in cima ad un manufatto di proprieta' del Condominio, posto a copertura delle scale di accesso a garages sotterranei.