La vicenda. I proprietari di alcuni appartamenti ubicati in un edificio condominiale, hanno citato in giudizio i comodatari del terrazzo soprastante le loro unita' immobiliari sostenendo la nullita' del contratto di comodato con il quale l'amministratore di condominio aveva concesso lo stesso in comodato per la durata di venti anni.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto il difetto di legittimazione e di rappresentanza dell'amministratore sia a concludere il contratto, poichè il conferimento del relativo potere era stato deciso dall'assemblea a maggioranza e senza il consenso di tutti i condomini, sia a deciderne la durata ventennale considerato che l'assemblea aveva autorizzato l'amministratore a concludere il contratto senza stabilire alcunchè in ordine alla sua durata e senza prevedere in capo al condominio la possibilita' di recedere ad nutum.
I comodatari, dal canto loro, hanno eccepito che la durata del ventennale del contatto di comodato era una circostanza ben nota all'assemblea, e che tale durata era stata decisa in ragione della loro disponibilita' di sobbarcarsi le spese per gli ingenti lavori di manutenzione del terrazza ormai improrogabili visto lo stato di degrado in cui lo stesso versava.
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La sentenza. La quinta sezione civile del Tribunale di Roma ha accolto la domanda formulata dagli attori protesa ad ottenere una sentenza che dichiarasse la nullita' del contratto di comodato, avente oggetto il terrazzo condominiale, stipulato dall'amministratore di condominio senza il consenso di tutti i condo'mini.
Osserva nel dettaglio la pronuncia che, nel caso di specie, “la dazione dell'uso esclusivo a titolo gratuito di un bene condominiale richiede infatti il consenso di tutti i comproprietari, trattandosi di atto dispositivo che incide, precludendone l'esercizio, sul diritto di godimento inerente il diritto di comproprieta' , val a dire sul diritto di ciascun partecipante di servirsi e farne uso del bene comune, sancito dall'art. 1102 c.c..