In tema di gravi difetti costruttivi e di conseguente responsabilita' del costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c., e' causa di responsabilita' il fatto che a fronte della possibile di frana o spostamenti significativi del terreno su cui appoggia l'edificio, il costruttore non abbia predisposto alcuna contromisura contro tale fenomeno.
Il vizio del suolo ricade nell'ambito dei vizi costruttivi e come tale puo' essere addebitato al costruttore.
Questa, in brevissima sintesi, la conclusione cui e' giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17662 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 17 luglio 2017.
I fatti: in un complesso residenziale condominiale si manifestano fessurazioni e cedimenti riconducibili alle caratteristiche del suolo su cui si era costruito.
Il condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, chiamava in causa la ditta costruttrice: “quello e' un grave difetto e percio' ci devi risarcire”. Cosa'¬, in sostanza, si puo' fotografare la pretesa della compagine.
Il Tribunale dava ragione al condominio e la Corte di Appello confermava la sentenza impugnata dalla ditta.
In pratica l'esito dei giudizi di merito era pressappoco il seguente: va affermata la responsabilita' dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669, cod. civ., poichè questi non aveva tenuto conto al fine di porvi i necessari rimedi, della tendenza a disgregarsi del suolo, sul quale il complesso era stato edificato.
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Come dire: se sei costruttore non basta che la costruzione sia ben edificata, ma e' necessario che sia anche considerato il piano di sedime sul quale essa andra' ad essa elevata.
Da qui lo strascico del giudizio davanti ai giudici di legittimita' . L'esito del ricorso non e' stato favorevole all'imprenditore ricorrente.
Di cosa si lamentava esattamente il costruttore?
A parte questioni procedurali (nullita' della CTU) e prescrizionali (riferite all'azione ex art. 1669 c.c. a suo avviso prescritta) entrambe rigettate dalla Corte, il ricorrente riteneva la sfarinatura del terreno non potesse essere considerato un vizio ma, al massimo, una caratteristica della roccia e della composizione del terreno del luogo, attributo da sempre presente e non considerabile una sorta di vizio e/o difetto sopravvenuto.
Come dire: “io rispondo di quello che faccio, non di quello che c'e'”.
Prima di soffermarci sulle motivazioni fornite dalla Suprema Corte con le quali anche queste doglianze sono state rigettate, e' utile rammentare tre elementi fondamentali quando si parla di azione per responsabilita' per gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c.: