La vicenda. Un gruppo di condomini impugna una delibera di approvazione del rendiconto lamentando, tra l'altro, una tenuta poco trasparente della contabilita' volta ad avallare alcune morosita' in cambio del rinnovo all'incarico di amministratore, oltre a una serie di comportamenti ostruzionistici concretatisi nell'impossibilita' di visionare i documenti contabili oppure nel limitare a 15 minuti il tempo concesso per intervenire in assemblea.
Si tratta, nel concreto, di episodi ben noti a quei condomini che scontano la medesima situazione di mala gestio, e che la sentenza in esame analizza singolarmente esprimendo un chiaro giudizio di disvalore.
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Il valore probatorio della registrazione della riunione. Preliminarmente si ritiene utile esaminare il giudizio del Tribunale felsineo sulla registrazione fonetica dell'assemblea in cui veniva approvato il bilancio, il cui contenuto e' contestato dal Condominio poichè asseritamente artefatto.
Se e' vero che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche e' subordinata alla non contestazione dei fatti della parte contro la quale sono prodotte, 'tale disconoscimento, pur non essendo soggetto ai limiti di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realta' fattuale e realta' riprodotta).
In altri termini, il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche in merito ai dati riportati non puo' limitarsi ad affermare la non conformita' agli originali, ma deve indicare la non corrispondenza tra la realta' fattuale e la realta' riprodotta'.