Negli ultimi anni la possibilita' di affittare camere a turisti o, in generale, a persone per una o piu' notti, ha avuto una crescita esponenziale con la diffusione,specie nelle citta' storiche, di strutture comeb&b,affittacamere o casa vacanze gestite da privati.
Il problema e' che tali strutture ricettive, quasi sempre, si svolgono all'interno del contesto condominiale minando la tranquillita' e la serenita' dei restanti condomini e diventando spesso motivo di ricorso all'autorita' giudiziaria.
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Sul punto, di notevole interesse e' la sentenza n. 3299 del 13.02.2018, pubblicata dalla quinta sezione civile del tribunale di Roma, la quale offre spunti di particolare interesse, rappresentando una rara applicazione in ambito condominiale dell'istituto previsto dall'art. 614-bis c.p.c., la c.d. astreinte.
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Tale istituto, introdotto ex novo dall'art. 49 della legge n. 69/2009, consiste nell'applicazione di una misura coercitiva indiretta per gli obblighi di fare infungibili e per gli obblighi di non fare, sul modello dell'astreintes del diritto francese.
Proprio a queste ultime il legislatore italiano ha attinto per coartare la volonta' del debitore e per indurlo ad adempiere al provvedimento di condanna, al fine di evitare il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, oppure di versare una somma fissa per ogni violazione.