Il progettista, rispettoso delle regole vigenti all'epoca, non e' penalmente responsabile se dimostra di avere rispettato le regole di cautela, ossia le norme tecniche in tema di staticita' e carichi massimi.
=> Terremoto e crollo del condominio. Responsabilita'
=> Crollo di un balcone per difetto di costruzione?
La vicenda. Un immobile edificato nel lontano 1961, nel corso degli anni subiva molteplici modifiche e nel 2004 crollava.
In particolare, originariamente, la costruzione era composta da un piano seminterrato e da un piano terreno rialzato. Nel 1964 si realizzava una sopraelevazione di due piani e si ampliava il pian terreno.
Secondo i consulenti tecnici, il crollo era stato cagionato dal cedimento del setto murario posto a piano terra, il quale ab origine era un muro perimetrale ma, a seguito dell'ampliamento, era divenuto un muro di spina .
Ne conseguiva che la portanza del setto murario era aumentata notevolmente ed il peso eccessivo aveva occasionato il cedimento.
Si accertava che il carico sul muro – poi crollato – era di cinque volte superiore rispetto a quanto consentito.
In primo grado,il geometra responsabile dei lavori veniva condannato per crollo colposo, mentre in appello il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione, ma erano confermate le statuizioni civili oltre alla condanna alla refusione delle spese di giudizio. Si giungeva in Cassazione.
=> Il geometra direttore dei lavori e' responsabile anche se non e' competente
Crollo colposo (artt. 434 c.p. – 449 c.p.). Il delitto in commento e' stato spesso oggetto delle cronache in relazione al tragico crollo della “casa dello studente” a L'Aquila. Vediamo di cosa si tratta.
L'art. 434 c. 1 c.p. punisce chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di parte di essa .
Si tratta di un reato cosiddetto di pericolo , ossia volto a sanzionare la mera eventualita' che il fatto si verifichi.
Nei reati di pericolo, il bene giuridico protetto dalla norma – nel nostro caso l'incolumita' pubblica – non deve essere concretamente leso, ma “solamente” minacciato.
Pertanto, costituisce un'aggravante la circostanza che l'evento avvenga davvero (art. 434 c. 2 c.p.) . L'art. 434 c.p. rientra nei delitti di attentato e si consuma con il verificarsi del pericolo per la pubblica incolumita' .
La predetta categoria e' anche detta “a tutela anticipata”; infatti, il legislatore anticipa la soglia di punibilita' considerando perfetti dei reati che, invero, potrebbero essere solo un tentativo (art. 56 c.p.).Il bene giuridico tutelato dalla disposizione penale e'l'incolumita' pubblica, che comprende il «complesso di condizioni che garantiscono la vita e l'integrita' fisica della collettivita' » .
Si tratta di un gruppo indeterminato di persone, suscettibile di essere colpito o minacciato.
Invece, con la nozione di crollo ci si riferisce alla «disgregazione delle strutture essenziali di una costruzione in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costitutivi venga superata e vinta dalla forza di gravita' » (Cass. Pen. 17546/1989).
Nella fattispecie oggetto di scrutinio, l'edificio era “collassato” a causa del peso eccessivo caricato sul muro di spina.
=> Crolla l'edificio: a chi spetta il risarcimento del danno?
Responsabilita' per colpa. La norma base (art. 434 c.p.) punisce il comportamento doloso, vale a dire la condotta di chi, con rappresentazione e volonta' , agisca al fine di determinare la rovina dell'edificio.
Tuttavia e' prevista anche una fattispecie colposa (art. 449 c.p.) volta a colpire la condotta di chi abbia cagionato l'evento senza la volonta' di produrlo.La colpa ha una duplice dimensione.
E' composta da un elemento soggettivo caratterizzato dalla violazione della regola cautelare posta a tutela del bene giuridico protetto; ma e' presente anche un elemento soggettivo consistente nell'esigibilita' dell'osservanza della suddetta regola.
In altre parole, la colpa si sostanzia nel rimprovero al reo per aver realizzato involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole cautelari di condotta, un fatto di reato, che egli avrebbe potuto evitare mediante l'osservanza esigibile di tali regole .
Naturalmente la colpa, per essere tale, postula la non volonta' del fatto materiale tipico.
Tuttavia e' altrettanto necessaria l'esigibilita' , ossia la possibilita' di pretendere da parte del soggetto agente un comportamento diverso da quello che egli ha effettivamente tenuto.
Come vedremo, nel nostro caso, non poteva esigersi dal geometra il rispetto di regole tecniche entrate in vigore un ventennio dopo la realizzazione delle opere.
=> Il direttore dei lavori e' tenuto a vigilare, per conto del committente, sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati.
Le regole cautelari. Al fine di individuare la colpa, non e' sufficiente la violazione di una qualsiasi regola di condotta, ma occorre dimostrare l'inosservanza della norma che aveva lo scopo di prevenire quel particolare evento dannoso o salvaguardare un certo bene giuridico.
Cambiando prospettiva, si puo' dire che l'evento deve rientrare nello scopo preventivo della norma edeve verificarsi la concretizzazione del rischio specifico che il rispetto della regola avrebbe evitato. L'essenza della responsabilita' colposa risiede nell'inosservanza delle cautele doverose.
Nel tempo, l'esperienza tecnico-scientifica ha elaborato una serie di norme cautelari dirette a prevenire danni ai terzi o a circoscriverne il rischio.
Tali regole sono la «cristallizzazione dei giudizi di prevedibilita' ed evitabilita' delle conseguenze dell'agire umano, ripetuti nel tempo».
=> Come puo' l'appaltatore andare esente da responsabilita' .
Responsabilita' del direttore dei lavori: posizione di garanzia.La posizione di garanzia e' uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico. Sussiste in capo al direttore dei lavori un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, oltre all'adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi.
Secondo la pronuncia in commento, il progettista-direttore dei lavori si poneva come garante dei rischi derivanti dai lavori eseguiti nel 1964 per la stabilita' dell'edificio.
Tuttavia la suddetta posizione di garanzia non comporta automaticamente un addebito a titolo di responsabilita' colposa.
Se cosa'¬ avvenisse, si paleserebbe un'ipotesi di responsabilita' penale oggettiva, in violazione con il principio costituzionale della responsabilita' penale personale (art. 27 c. 1 cost).
I supremi giudici precisano che la valutazione della colpevolezza del direttore dei lavori vada effettuata in concreto, dimostrando la sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare; inoltre, occorre provare la prevedibilita' ed evitabilita' dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Si tratta della cosiddetta “concretizzazione del rischio”.
Parimenti e' necessario fornire la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta del progettista e l'evento dannoso.
=> Ecco perche' a volte ne risponde il progettista dei gravi difetti
Conclusioni. Orbene, ad avviso della Corte di Cassazione(Cass. Pen. 15138/2017), il giudice d'appello non ha esaminato sufficientemente la rilevanza causale della condotta del progettista, cosa'¬ come la violazione – da parte sua – di una regola cautelare da lui conoscibile in rapporto alle cognizioni tecniche dell'epoca.
Infatti, i consulenti del Pubblico Ministero, nella valutazione dell'accaduto, si sono attenuti alle regole tecniche contenute nel D.M. 20.11.1987 recante “norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degliedifici in muratura e per il loro consolidamento”, mentre all'epoca della realizzazione dei lavori di ampliamento oggetto di scrutinio vigevano norme tecniche diverse in tema di carichi massimi.
Pertanto, la condotta del direttore dei lavori non puo' censurarsi, avendo egli rispettato le regole cautelari esistenti all'epoca della costruzione.
=> L'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati al condominio.
Avv. Marcella Ferrari
Avvocato del Foro di Savona
Il muro di spina e' un muro portante centrale, interno alla costruzione. Definizione tratta dall'Enciclopedia scientifica tecnica, Milano, Garzanti, 1971, 1157 ss.