Il committente che ottiene il risarcimento del danno da errore progettuale non puo' pretendere anche la restituzione del compenso pagato al professionista. Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con la sentenza n. 641 del 9 marzo 2017.
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Il fatto – La s.r.l. che aveva commissionato la realizzazione di un impianto di climatizzazione per il suo ristorante ad un progettista, citava in giudizio quest'ultimo dopo aver riscontrato una serie di vizi dell'opera.
L'impianto, infatti, non era autonomo da quello centrale, vi erano difficolta' di manutenzione del quadro elettrico e dell'impianto di trattamento dell'acqua, l'aria non circolava e, a impianto fermo, fuoriuscivano cattivi odori.
Di qui, la domanda di restituzione del compenso, accompagnata dalla richiesta di risarcimento danni (quantificati in circa 300.000 euro) per spese di sistemazione, mancati ricavi dovuti alla chiusura forzata del locale, maggiori consumi legati al malfunzionamento del climatizzatore e costo del perito.
Il Tribunale di Padova, accertata l'effettiva esistenza dei vizi dell'impianto e la colpa del professionista, ha condannato quest'ultimo al risarcimento dei danni, seppur in misura inferiore a quella richiesta dalla societa' danneggiata.
Respinta, invece, la richiesta di restituzione del compenso gia' pagato al professionista.
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Il committente – si legge nella sentenza – “non puo' chiedere il risarcimento dei danni derivanti da errori progettuali e, nello stesso tempo, pretendere, sempre a titolo di risarcimento del danno, la restituzione del compenso pagato al professionista”.
Il risarcimento dei danni derivanti da errori progettuali esaurisce il pregiudizio subito. In caso contrario, osserva il tribunale veneto, il committente risarcito del danno suba'¬to sarebbe ingiustamente posto in una “condizione pia'¹ favorevole di quella in cui si sarebbe trovato laddove il progetto fosse stato esente da errori”.
Del resto, il professionista deve provare solo il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo. L'onerosita' dell'incarico di prestazione d'opera si presume.
E' il committente a doverne provare la gratuita' (Cass. civ. n. 23893/2016).La prestazione del progettista, quindi, salvo risarcimento dei danni provocati, va sempre remunerata, anche se l'opera commissionata e' irrealizzabile, purchè non sia consegnato un progetto inservibile (Cass. civ., n. 27042/2013).
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