Non e' possibile la ricostruzione dei redditi 'da redditometro' del contribuente che non tenga conto dell'accertata simulazione del prezzo pattuito in una compravendita immobiliare. Nell'accertamento redditometrico l'ufficio deve valutare le prove fornite dalla contribuente non solo sull'effettivita' o meno del pagamento delle somme pattuite nell'atto di compravendita ma anche le reali intenzioni in esso espresse.
Lo ha stabilito la Ctr della Sardegna con la sentenza 390/8/15, depositata il 4 dicembre, con cui ha accolto l'appello di un contribuente. Questa la vicenda.
Una contribuente Sarda si vedeva raggiunta da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Sassari in cui si accertava, relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006, ai sensi dell'art.38, comma 4 e 5 e 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (cosiddetto accertamento del reddito con metodo sintetico), la disponibilita' di una maggiore capacita' contributiva giacchè, nonostante avesse dichiarato redditi esigui per tutto un quinquennio, risultava aver stipulato una polizza assicurativa annuale relativa all'acquisto di un immobile per il quale aveva pattuito un corrispettivo di euro 156.500,00.
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L'ufficio, pertanto, accertava nei confronti della contribuente una disponibilita' di beni (peraltro elencati all' art.2, 2° c. del D.P.R. n. 600 del 1973 e descritti nella tabella allegata al D.M.10 settembre 1992), rideterminando l'IRPEF dovuta, comprensiva di addizionali Regionali e Comunali con tanto di sanzioni, per l'anno 2006. La contribuente allora impugnava gli avvisi di accertamento e ricorreva alla giustizia tributaria.
Innanzi alla Commissione Provinciale la contribuente eccepiva, innanzitutto, che la sua capacita' contributiva dovesse essere valutata con riferimento ai redditi dell'intero nucleo familiare, nonchè che non vi fosse stato, nella particolare vicenda caduta sotto 'la lente del Fisco', mai un reale esborso finanziario, giacchè gli assegni citati nel rogito notarile per la compravendita dell'immobile addirittura non erano stati mai incassati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, con sentenza n.625/2/14 del 18/06/2013, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di giudizio. I citati giudici di merito osservavano in sentenza sia che la vendita dell'immobile non si perfezionerebbe in assenza dell'obbligazione della corresponsione del prezzo da parte dell'acquirente, che puo' essere adempiuta eventualmente anche con altri mezzi, e sia che non era stata data prova certa all'Ufficio che il bene non era stato ancora pagato.
La Commissione Regionale della Sardegna, investita della questione per l'appello proposto dalla contribuente, ha ritenuto non solo lacunosa la sentenza impugnata ma anche non esaustive le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
Il Collegio giudicante, infatti, ha rilevato, in prima battuta, che sia nell'accertamento curato dall'Agenzia delle entrate di Sassari e sia nel giudicato della CTP fosse stato del tutto trascurato un dato essenziale della fattispecie in causa, e cioe' la cessione della 'nuda proprieta' ' di un immobile che una zia vedova aveva venduto alla nipote, nubile, che era entrata subito nel possesso del bene accollandosi tutti gli oneri presenti e futuri derivanti da vizi sulla cosa venduta, dichiarando altresa'¬ di voler trasferire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui e' sito l'immobile.
Osservano inoltre i giudici della Commissione regionale che 'nel rogito viene regolarizzato, con il consenso delle parti, il trasferimento del cespite verso il corrispettivo del prezzo, dietro consegna di due assegni bancari non trasferibili intestati alla venditrice P.M.A. e a tutt'oggi non messi all'incasso'.
Secondo i giudici, quindi, cio' non inficerebbe in alcun modo la regolarita' dell'atto di vendita 'e non consente al giudice tributario di disquisire sul perfezionamento o meno dell'obbligazione, nè all'Ufficio di prefigurare possibili risoluzioni contrattuali che attengono alle scelte e diritti dei contraenti.
Per quanto concerne, poi, il maggior reddito accertato in capo alla contribuente e parte acquirente dell'immobile, la quale non avrebbe mai fornito, nè nel corso dell'accertamento e nè in sede di giudizio, nessuna dimostrazione atta a giustificarne la provenienza della 'provvista' per la compravendita i giudici d'appello hanno osservato che 'In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' ammessa la prova contraria da parte del contribuente, che puo' consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacita' contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilita' , in quanto derivanti da un atto (simulato), che non ne implica la corrispondente e reale disponibilita' economica'.
Insomma, la vicenda che ha coinvolto la contribuente sarda che 'l'ha spuntata' sull'Ufficio finanziario lascia spazio a qualche breve considerazione. La prima, che il Fisco puo' attingere da qualsiasi atto o negozio compiuto dai contribuenti elementi utili ai fini della determinazione della loro 'reale' capacita' contributiva, soprattutto laddove, ricorrendone i presupposti, si avvalga del metodo sintetico di accertamento. La seconda, che anche allorquando cio' avvenga il contribuente puo' provare che quel fatto da cui consegue la deduzione logica dell'Ufficio finanziario non si e' mai avverato. Nel caso di specie, infatti, la contribuente aveva sostenuto non gia' l'inesistenza degli assegni bancari citati nel rogito notarile bensa'¬ il loro mancato incasso e, dunque, il mancato pagamento dell'immobile che, come correttamente osservato dai giudici tributari di secondo grado, non inficerebbe in alcun modo la regolarita' dell'atto di vendita.
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