Si parla di perimento totale del condominio quando l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore (art. 1128, co. 1, c.c.). In tal caso si ha l'estinzione del condominio per mancanza dell'oggetto. Il perimento totale, infatti, determina il venir meno dei due elementi indispensabili del condominio:
b) il rapport
A seguito del perimento totale permane la comunione pro indiviso, tr
La ricostruzione dell'edificio
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1128 c.c., ciascun condomino ha il diritto di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l'esistenza e il godimento del bene di proprieta' esclusiva.
Il diritto di ciascun condomino alla ricostruzione dell'edificio non vi
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1128 c.c.
Il diritto di ciascun condomino alla ricostruzione dell'edificio non viene meno per mancato esercizio; non si applica infatti la prescrizione ventennale per non uso prevista dall'articolo 954 c.c., u.c., per il diverso diritto di costruire o