perimento totale
Il codice civile, riferendosi al “perimento” dell'edificio, considera esclusivamente gli effetti della distruzione dovuta a caso fortuito o, comunque, a cause estranee alla volonta' dei co
Il codice civile, riferendosi al “perimento” dell'edificio, considera esclusivamente gli effetti della distruzione dovuta a caso fortuito o, comunque, a cause estranee alla volonta' dei condomini (terremoto, evento bellico, incendio, alluvione, ecc.).
La norma, al contrario, non trova applicazione quando il perimento derivi da fatto volontario dei condomini (Cass. Civ., 15.10.1977, n. 4414) o da un fatto doloso o colposo riconducibile a un condomino o a un terzo (R; T).
La Cassazione ha precisato che, agli effetti dell'art. 1128 c.c., per perimento dell'edificio condominiale deve intend
Ne consegue che la disciplina in esame non dovrebbe trovare applicazione, di regola, nell'ipotesi di demolizione dell'edificio a scopo di ricostruzione, salvo che cio' non sia reso necessario dall'esigenza di evitare crolli che possano causare danni a cose o persone (Cass. Civ., 14.9.2012, n. 15482).
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