“L'imposta sui rifiuti va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure abbia in affitto locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Ivi compresi i garage.
Non vi sono infatti ragioni di ritenere a priori – salvo prova contraria – che un posto auto sotterraneo non produca rifiuti.” . Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 22 settembre 2017 n. 22124 in merito alla tassa rifiuti.
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La questione. Tizio impugnava l'avviso di accertamento relativo alla TIA (anni 2006/2007) innanzi alla CTP di Prato, assumendo di non essere tenuto al pagamento della pretesa con riferimento al posto auto perchè improduttivo di rifiuti. La CTP riteneva fondate le censure di Tizio e pertanto accoglieva il ricorso.
Tale pronuncia veniva appellata dalla Societa' Beta (gestione rifiuti) innanzi alla CTR della Toscana che respingeva il gravame e ritendo che il posto auto non poteva essere assoggettato alla TIA. Avverso tale ultima pronuncia, la Societa' beta ha proposto ricorso in cassazione.
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La tassazione. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016).
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimita' , la CTR (commissione tributaria regionale) non si era uniformata ai principi di diritto in materia.
Invero, con specifico riferimento alla tassabilita' dei box auto, in giurisprudenza si e' affermato che l'area del sottosuolo, adibita a posto auto, non e' esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilita' di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l'inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a cio' utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell'utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015).
In particolare, secondo la Corte, l'impossibilita' di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalita' di utilizzazione dei locali.
Difatti la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilita' di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilita' ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioe' in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti (Cass. n. 19720 del 2010).
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In conclusione, non vi sono ragioni di ritenere a priori – salvo prova contraria – che un posto auto sotterraneo non produca rifiuti. Cio' quindi presuppone la tassabilita' dei box auto, il che non contrasta neanche – sottolinea la Corte – con il principio comunitario «chi inquina paga».
Dunque alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
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CortediCassazione_Ordinanza_22124_2017.pdf