Il recente provvedimento, varato del Governo in tema di recupero dei crediti, incide anche nei confronti dei condo'mini morosi. Vediamo come.
Con il Decreto Legge varato dal Governo in data 29 aprile scorso ed entrato in vigore in data 04 maggio sono state approntate una serie di misure per agevolare e accelerare il recupero dei crediti nel nostro sistema giudiziario. L'effetto decreto sulle dinamiche del recupero crediti in condominio non pare, a primo acchito, avere risvolti diretti; eppure, la riforma di alcuni istitutivi prevista sara' sicuramente in grado di incidere nell'ambito di riferimento.
Con il presente commento, offriamo delle prime considerazioni su alcune importanti modifiche apportate in materia da parte dell'esecutivo.
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Registro Nazionale dei Debitori. La prima nov
Registro Nazionale dei Debitori. La prima novita' introdotta dal provvedimento normativo e' la banca dati dei debitori(articolo 3), istituita presso il Ministero della Giustizia. Nel registro -che sara' tenuto in formato elettronico- saranno pubblicati le informazioni e i documenti relativi, tra l'altro, alle procedure di espropriazione immobiliare; di fallimento e di concordato preventivo, nonchè di quelle volte alla conclusione di accordi per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui alla legge 277 gennaio 2012 n. 3. Immaginiamo che, nella sezione dedicata e accessibile gratuitamente del registro, anche l'amministratore di condominio o chi per egli avra' modo di interrogare la banca data; possibilmente, al fine di sincerarsi se il condo'mino moroso sia inserito in tale elenco, ovvero se l'immobile di rispettiva titolarita' sia stato assoggettato ad una procedura esecutiva oppure meno. Cio' consentira' al Condominio di decidere se esercitare o meno l'azione esecutiva contro costui, ovvero di calibrarne la forma in ragione delle risultanze.
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Il Pignoramento dell'immobile e accelerazione procedimento esecutivo. La seconda novita' apportata dal Decreto in disamina - ritenuta, in proposito, degna di nota - e' la rivisitazione del procedimento per la vendita all'asta di un immobile pignorato. Con la novella si e' posta fine alla vendita all'asta senza limiti e si e' deciso di ridurre gli esperimenti ad appena tre soluzioni, con il 'bonus' del quarto tentativo rimesso pero' alla discrezionalita' del decidente.
Nel qual caso, il tribunale di turno, potra' ribassare il prezzo d'asta sino al limite della meta' di quello fissato nel precedente tentativo per accelerare la vendita dell'immobile (che gia' persè dovrebbe essere ribassato della misura di ¼ dal precedente tentativo). Non di rado e per ovvie esigenze di certezza e/o di tangibilita' del bene, il Condominio avvia un procedimento esecutivo immobiliare avente ad oggetto l'immobile di proprieta' del condomino moroso; in questo modo, al pari di qualsivoglia altro creditore procedente, la stessa compagine potra' maturare l'aspettativa di poter monetizzare il credito vantato con tempi relativamente certi.
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Ridimensione temporale delle difese del debitore esecutato. In una procedura esecutiva cosa'¬ 'accelerata' anche le facolta' di difesa del debitore esecutato sono state ridimensionate.
La terza novita' che evidenziamo e' quella riconducibile all'istituto dell'opposizione all'esecuzione, previsto dall'articolo 615 c.p.c.. Il decreto in commento ha stabilito che il debitore esecutato potra' contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata fino alla data di emissione del provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione del cespite, salvo che essa opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti. In particolare, il predetto avvertimento dovra' essere contenuto in seno all'atto di pignoramento, alla stregua di quanto appresso: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»
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Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Da ultimo, ma non per ordine di importanza, segnaliamo che il provvedimento in commento ha inciso anche sul tema della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione. Nel caso in cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della sua emissione, il giudice istruttore, in forza della previsione normativa novellata (articolo 648 c.p.c.), sara' tenuto a concedere la clausola della provvisoria esecutivita' al provvedimento monitorio ottenuto dal creditore (ad esempio, il condominio), ove l'opposizione formulata dal debitore (ad esempio, il condo'mino moroso) non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. La disposizione farebbe il paio con quella contenuta nell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, la quel consente, a monte, al condominio di poter ottenere un decreto ingiuntivo provvisto della clausola provvisoria (sulla esecutivita' del titolo), solo nel caso in cui lo stato di ripartizione contabile sia stato approvato assemblearmente.
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Si consentirebbe cosa'¬ (anche) al condominio degli edifici di ovviare a limiti documentali di sorta per chiedere ed ottenere, nelle more di un giudizio di opposizione, secondo date circostanze, un titolo comunque provvisoriamente esecutivo per soddisfare immediatamente il proprio credito pecuniario.
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