Se una delle parti si impegna all'estinzione del debito ed alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile compravenduto, e l'altra parte accetta assumendo su di sé il rischio contrattuale, sul notaio non grava alcun dovere di accertamento sul successivo rispetto dell'obbligo assunto da una delle parti
Una sentenza della Corte di appello di Torino, riformando in toto la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli acquirenti di un immobile nei confronti del notaio che aveva provveduto alla redazione del relativo atto. In particolare il professionista aveva raccolto la dichiarazione del venditore il quale dichiarava che l'immobile era gravato da ipoteca con assunzione dell'obbligo dello stesso venditore di provvedere all'estinzione del debito ed alla cancellazione della stessa. Gli acquirenti, preso atto che il venditore non aveva provveduto all'estinzione del debito ed alla cancellazione dell'ipoteca, provvedevano personalmente sostenendo le relative spese.
A fronte dell'accaduto citano in giudizio il notaio chiedendo a quest'ultimo il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata cancellazione dell'ipoteca da parte del venditore, ritenendo che il professionista fosse il solo responsabile dell'accaduto.
Mentre in primo grado il Tribunale aveva accolto le richieste degli acquirenti e condannato il notaio al risarcimento dei danni da loro patiti, la Corte d'Appello riforma in toto pronuncia di primo grado precisando che “il notaio dato atto dell'esistenza dell'ipoteca, della dichiarazione della venditrice che il debito era stato estinto e dell'impegno del venditore di procedere a sua cura e spese alla cancellazione dell'ipoteca, ha adempiuto diligentemente alle obbligazioni professionali assunte non rientrando fra i doveri del notaio anche l'accertamento dell'estinzione, o meno, del debito”.
Gli acquirenti impugnano la sentenza della Corte d'appello e ricorrono in Cassazione. I giudici Corte di Cassazione, però, ritengono che nessuna delle argomentazioni sostenuta dai ricorrenti possa considerarsi sufficientemente valida a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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A tal riguardo si evidenzia che la parte acquirente nel momento in cui ha stipulato l'atto accettando la dichiarazione resa dalla parte venditrice che si era assunta l'obbligo di estinguere il debito esistente e cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile oggetto di compravendita, aveva la possibilità di agire solo nei confronti del venditore per le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci e dal mancato rispetto dell'obbligo assunto.
In tal caso, evidenzia la sentenza della Cassazione, il notaio non può ritenersi responsabile per le dichiarazioni rese da una parte ed accettata dall'altra, poiché il professionista non può intervenire sul rapporto che fra queste intercorre, così come non rientrava tra i doveri del notaio quello di procedere all'accertamento dell'effettiva estinzione del debito da parte del venditore.
La Cassazione condivide pienamente l'interpretazione della Corte di merito che aveva correttamente rilevato che il notaio avesse pienamente assoluto i suoi doveri professionali nel momento in cui aveva ricevuto la dichiarazione del venditore che si impegnava all'estinzione del debito ed alla cancellazione dell'ipoteca, e tale dichiarazione era stata accettata dagli acquirenti che hanno accettato il contenuto fattuale della stessa, e solo su di loro grava il rischio contrattuale connesso scaturente da eventuali dichiarazioni mendaci.
In buona sostanza non rientrando nei doveri del notaio l'accertamento della veridicità delle dichiarazione relativa all'estinzione del debito poiché attinente alla fase negoziale, non può trovare accoglimento la tesi degli acquirenti protesa a rivendicare la responsabilità di tale professionista.
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