La vicenda. Il supercondominio ha convenuto in giudizio la societa' beta conduttrice di un negozio che si affaccia sulla piazza del Centro Commerciale sito all'interno del supercondominio, e la societa' Gamma proprietaria del negozio, allegando che la conduttrice, in contrasto con la decisione espressa dai consiglieri del condominio centrale ed in violazione del regolamento condominiale e dell'art. 1122 c.c., aveva modificato il colore degli infissi esterni, utilizzando una copertura di color alluminio chiaro non conforme alla standard di quartiere e chiedendo la condanna delle convenute, in via solidale o alternativa, alla rimessione in pristino dello stato quo ante degli infissi del negozio.
La societa' Beta, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'improcedibilita' delle domande per difetto di regolare procedura di mediazione e nel merito ne aveva chiesto il rigetto per insussistenza delle violazioni denunciate dal condominio.
=> Impugnazione delibera condominiale e mediazione.
Il ragionamento del Tribunale di Milano. Preliminarmente , il Tribunale di Milano ha evidenziato che la ratio della mediazione obbligatoria e' quella appunto di favorire la composizione amichevole della controversia, evitando il ricorso al giudizio; ed quella del disposto di cui all'art 71 quater comma 3° disp. Att. c.c., che e' quella di definire l'ambito entro il quale l'amministratore ha il potere di mediare la controversia.
Premesso cio', secondo il giudice, nella vicenda in esame, risultava soddisfatta la condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
A tal proposito, si evidenzia che nel presente giudizio, la mediazione era stata esperita dal condominio con la partecipazione della sola societa' proprietaria Gamma ed aveva avuto esito negativo.
Dunque risultava soddisfatta la condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, a norma dell'art. 5 D.lgs 28/2010 e successive modifiche.