'La domanda e la data del primo incontro di mediazione devono essere comunicate dall'organismo all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. D'altro canto, in una mediazione demandata dal giudice, il mediatore deve individuare correttamente le parti del procedimento giudiziale, per verificare poi la corretta instaurazione della mediazione nei confronti di tutte le parti del processo'.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Trapani con l'ordinanza del 13 luglio 2016 in merito al regolare svolgimento della mediazione.
La vicenda. All'udienza di rinvio - dopo l'espletamento con esito negativo della mediazione demandata - il giudice rilevava che l'invito a una delle parti convenute contenesse una erronea indicazione del domicilio della stessa.
Un errore che, impedendole di partecipare all'incontro di mediazione, costituiva una palese violazione della norma in base alla quale «la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante» (articolo 8, comma 1 del Dlgs. 28/2010).
Una disposizione cardine della mediazione, perchè consente il corretto avvio del procedimento. Ed e' compito del mediatore, all'inizio del primo incontro, individuare le parti e verificarne la puntuale e tempestiva convocazione
La mediazione. Il d.l. n. 69/2013 c.d. 'decreto del fare', convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013, ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (diritti reali, successioni, locazioni, contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.), ivi comprese quelle condominiali.
Con tale intervento, quindi, riprende vita l'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dalla l. n. 220/2012 per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio.
L'oggetto della mediazione e le controversie in materia di condominio. L'art. 71 disp. att. c.c. chiarisce, al primo comma, cosa debba intendersi per controversie 'in materia di condominio'. Si tratta, quindi, di tutte le controversie relative sia agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, sia alle previsioni, in materia di condominio, disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
All'interno delle controversie condominiali rientrano, pertanto, le vicende riguardanti le parti comuni, la destinazione d'uso delle stesse (considerata anche la conferma della previsione, post riforma, degli artt. 1117-ter e 1117-quater c.c. in tema, rispettivamente, di modificazioni e di tutela delle destinazioni d'uso).La disciplina della mediazione obbligatoria si intende pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia a quello orizzontale che al supercondominio (tutte 'articolazioni' previste nelle norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c.).
Rientrano, inoltre, nell'alveo applicativo della mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), all'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), e al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), nonchè le questioni inerenti l'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilita' dell'amministratore e la sua revoca.
Vanno, inoltre, fatte rientrare nella mediazione obbligatoria, le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e dall'art. 63 disp. att. c.c. in materia di riscossione dei contributi condominiali.
Tuttavia, e' da sottolineare che, se da un lato, nella disciplina della mediazione rientrano le controversie in tema di riscossione dei contributi, va precisato, dall'altro che, a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la mediazione non si applica 'nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione'; cio' significa che la disciplina della mediazione obbligatoria puo' scattare nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo, solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla richiesta di sospensione.
Il procedimento della mediazione e gli obblighi del mediatore. L'art. 8 della legge in esame, modificata dall'art. 84, co. 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede al primo comma che:
'all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o pia'¹ mediatori ausiliari'.
Orbene, quanto agli obblighi previsti dall'art. 14, in particolare del secondo comma, al mediatore e' fatto, altresa'¬, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonchè' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
Il provvedimento del Tribunale di Trapani. Secondo il Tribunale, nella vicenda esaminata, poichè non era stato indicato correttamente il domicilio del destinatario, l'organismo di mediazione non avrebbe usato un sistema di comunicazione adeguato, utile a raggiungere il fine di informare la parte (e a dare prova dell'avvenuta ricezione nel caso di sua assenza ingiustificata).
Dunque c'era un vizio nell'instaurazione del procedimento. La pronuncia in esame, inoltre, rimprovera decisamente la condotta del mediatore, in quanto e' stato rilevato che dal verbale risultava la mancata individuazione di tutte le parti del processo, essendo stata omessa proprio la convenuta in questione (peraltro, rimasta contumace nel processo), cui era stata indirizzata la convocazione a un domicilio errato.
Il mediatore, insomma, avendo omesso di verificare le parti processuali non si era avveduto che una di esse non era stata correttamente invitata all'incontro di mediazione e ha quindi proceduto con la sua definizione.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il giudice, dopo aver rilevato la non scindibilita' delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti, opportunamente ha disposto di rinnovare nei loro confronti la procedura di mediazione demandata, assegnando un nuovo termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento posto a carico della parte attrice.
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