Il mancato isolamento acustico di un immobile rientrano nel novero dei gravi difetti costruttivi disciplinati dall'art. 1669 del codice civile e, se pregiudicano il godimento e l'utilizzazione delle unita' abitative, legittimano l'esercizio dell'azione nei confronti dei soggetti responsabili.
Prima di soffermarsi sulla vicenda giunta al vaglio del Tribunale di Roma, e' bene dedicare qualche breve cenno alla gravi difetti costruttivi disciplinati dall'art. 1669 del codice civile. L'art. 1669 del codice civile rovina e difetti di cose immobili stabilisce che 'Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
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In pratica tale norma stabilisce tre aspetti:
1. che se entro d
In pratica tale norma stabilisce tre aspetti:
1. che se entro dieci anni dalla realizzazione di un immobile si manifestano gravi difetti dell'opera l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente (In tema di gravi difetti dell'opera si segnala fra le pronunce pia'¹ recenti Trib. Grosseto, 01-08-2015 che include nella nozione di grave difetti anche le carenze costruttive);
2. La denunzia del committente deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta del vizio;
3. E il diritto del committente ad instaurare ad esempio la relativa azione giudiziaria volta ad accertare le responsabilita' ed ad ottenere il risarcimento dei danni patiti si prescrive entro un anno dalla denunzia. (sui tre termini previsti dall'art. 1669 c.c. vedasi: Trib. Ivrea, 03-06-2015)
Il caso. I proprietari delle singole unita' immobiliari di un edificio citano in giudizio la societa' appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, il progettista, il direttore dei lavori nonchè i tecnici incaricati di redigere la relazione sui requisiti acustici dell'immobile al fine di ottenere una sentenza di condanna per il risarcimento dei danni derivanti dai gravi difetti dei loro immobili scaturenti dal mancato isolamento acustico e dal mancato rispetto dei parametri previsti dal DPCM del 5.12.1997. A tal fine gli agguerriti proprietari deducono l'intollerabilita' del livello di rumorosita' percepito nelle singole unita' abitative determinato dalla mancata insonorizzazione dell'edificio con corrispondente diminuzione di valore dello stesso. A fronte di tale situazione i proprietari delle singole unita' abitative hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti nonchè i danni non patrimoniali scaturenti dalla prolungata esposizione al rumore.
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Instaurato il giudizio si costituiscono i vari convenuti, ed il progettista ed il direttore dei lavori contestano le richieste degli attori ed eccepiscono la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. in considerazione della tardivita' della denuncia e della proposizione della successiva azione giudiziaria.
La sentenza. Il Tribunale di Milano, ha rilevato in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione e riportandosi all'orientamento espresso in tema di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. ha puntualizzato che il termine di un anno per la proposizione dell'azione in questione decorre dalla scoperta del vizio osservando che il dies a quo di decorrenza di tale termine 'va fatto risalire al momento in cui il danneggiato dispone di sufficienti elementi conoscitivi in relazione sia alla gravita' dei difetti costruttivi, sia al collegamento causale tra i vizi e l'attivita' progettuale costruttiva espletata' (Cass. civ. sez. II, 19.10.2012 n. 18078; Cass. sez. II, 1.02.2008 m. 2460).
Dopo aver chiarito che la natura del vizio denunciato mancato isolamento acustico dell'immobile richiedeva degli accertamenti tecnici e che pertanto solo al termine degli stessi gli attori sono stati pienamente a conoscenza dei vizi in questione, la sentenza evidenzia che essendo stata la relazione redatta nel maggio del 2010 e la denuncia e' stata effettuata nel giugno dello stesso anno e l'azione, e cioe' la notifica dell'atto di citazione, e' stata instaurata nel dicembre dello stesso anno non vi era alcun dubbio sul rispetto dei termini previsti dall'art. 1669 c.c.
Nel merito, invece, la sentenza del Tribunale di Milano attraverso una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa, dei rilievi effettuati dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha messo in luce la mancata esecuzione delle opere necessarie per l'isolamento acustico dell'immobile, si conclude con la condanna a titolo di concorso della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, del direttore dei lavori e di tutti qui soggetti che a vario titolo hanno contributo, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso. (Cass. sez. II, 16.2.2006 n. 3406; Cass. civ. sez. II, 21.5.2012 n. 8016)
In pratica la sentenza, condividendo le conclusioni alle quali e' giunta la CTU, colloca nel novero dei gravi vizi ai quali fa riferimento l'art. 1669 del codice civile anche l'inadeguato isolamento acustico dell'immobile allineandosi in tal modo con l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimita' secondo cui la nozione di difetto di costruzione ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali dell'immobile 'ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile' (Cass. civ. sez. II, 4.10.2011 n. 20307; Cass. civ. sez.II, 19.2.2007 n. 3752)
Non vi e' dubbio quindi, anche il mancato isolamento acustico rientra fra i gravi difetti dell'immobile e legittima il proprietario dell'unita' immobiliare ad agire nei confronti di tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito a determinare l'evento dannoso (ditta appaltatrice, direttore dei lavori, progettisti, tecnici incaricati della redazione della relazione sull'isolamento acustico dell'edificio).
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