Il danno non patrimoniale derivante da immissioni olfattive non e' risarcibile se di lieve entita' . Il danneggiato, infatti, al fine di ottenere il ristoro del patimento subito, deve dimostrare che l'offesa abbia cagionato una lesione grave di un interesse costituzionalmente rilevante (Tribunale di Vicenza, Sez. I, 16 marzo 2017 n. 892).
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La vicenda. La proprietaria di un appartamento sitoal primo pianodi un condominio evoca in giudizio i vicini di casa del piano terra a causa delle immissioni di fumo cagionate dal loro barbecue, posizionato in giardino, al di sotto delle finestre del terrazzo dell'attrice.
Il camino-barbecue di cui trattasi e' dotato di due canne fumarie, per lo scarico dei fumi.
In particolare, l'istante lamenta danni alla salute a causa di problemi alle vie respiratorie, gia' compromesse.
L'attrice, pertanto, si rivolge al giudice affinchè sia effettuato un controllo sulla conformita' alle norme di legge del manufatto, oltre all'accertamento dell'intollerabilita' delle immissioni prodotte, agisce, altresa'¬, per il risarcimento del danno non patrimoniale.
I convenuti resistono, negano la produzione di immissioni moleste ed eccepiscono il pieno rispetto della normativa urbanistica e delle distanze legali; inoltre, in via riconvenzionale, domandano, a loro volta, il risarcimento del danno esistenziale patito a causa delle continue lagnanze della vicina di casa.
Canna fumaria del barbecue: distanze.Preme sottolineare come non esista alcuna disposizione normativa che individui le distanze da rispettare tra la canna fumaria e la finestra e/o terrazzo del vicino. Infatti, l'art. 889 c.c. si occupa di pozzi, cisterne, fossi e tubi.
In particolare, prevede la distanza di un metro dal confine per le tubazioni d'acqua e di gas.
Tuttavia la giurisprudenza prevalente ritiene che la norma riguardi unicamente i casi di un flusso costante di sostanze e non gia' di un passaggio meramente episodico.
Trova dunque applicazione l'art. 890 c.c. relativo a distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi [1] .
La disposizione rinvia ai regolamenti locali e, in mancanza, richiede il rispetto di una distanza tale da preservare i vicini da ogni danno alla salubrita' e sicurezza (Cass. 10652/1994).
Il rinvio alla normativa secondaria va inteso in senso ampio, facendo riferimento sia ai regolamenti generali che locali, senza alcuna possibilita' di applicare quei regolamenti che riguardano le distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. (Cass. 1049/1983).
La suddetta norma trova applicazione anche in ambito condominiale (Cass. 3348/1969).
Nel caso in esame, la CTU ha accertato che il manufatto dei convenuti rispetta le prescrizioni imposte dal comune; inoltre, trattandosi di costruzione accessoria non va assoggettata alla normativa in tema di distanze (Cass. 20713/2012).
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Divieto di ostruire la canna fumaria del vicino. Il condomino che lamenti le immissioni di fumo provenienti dalla proprieta' del vicino non puo' ostruire la canna fumaria di quest'ultimo. Il danneggiato, infatti, ben potrebbe agire per ottenere il risarcimento del danno. Tuttavia, qualora sia decorso un ventennio dall'ostruzione, il proprietario dell'impianto perde il diritto alla sua riapertura .
Immissioni olfattive: limiti.L'art. 844 c.c. dispone che le immissioni di fumo, le esalazioni, i rumori et cetera, provenienti dal fondo del vicino, non possano superare la normale tollerabilita' .
La suddetta norma naturalmente si applica anche in ambito condominiale avendo riguardo ai rapporti tra piani e porzioni di piano (Trib. Salerno 26 luglio 2007).
Il giudicante deve contemperare i contrapposti interessi del singolo di poter godere dei manufatti edificati sulla scorta di idonei titoli abilitativi e del vicino a godere di un ambiente salubre.
Tale bilanciamento deve essere compiuto sulla scorta di «una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto di controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell'entita' e della causa delle immissioni, delle necessita' generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorita' dell'uso» (Cass. 309/2013).
Risarcibilita' del danno non patrimoniale.Il giudice di merito, nel suo decisum, segue la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si ricorda che l'art. 2059 c.c. dispone la risarcibilita' di questa tipologia di danno nei casi indicati dalla legge ed, in particolare, nella circostanza in cui il fatto costituisca reato.
Al di fuori di queste situazioni, il ristoro del danno patito e' subordinato a tre condizioni:
1) la rilevanza costituzionale dell'interesse leso;
2) la gravita' della lesione sofferta;
3) la non futilita' del danno.
Nel caso oggetto di scrutinio, il danno lamentato era un fastidio, un disagio, di guisa che doveva ritenersi di trascurabile entita' e, quindi, scevro di rilevanza giuridica. Parimenti, non ha diritto al ristoro del danno morale il vicino che veda disturbata la propria tranquillita' domestica a causa dei rumori provenienti dal ristorante attiguo alla sua abitazione.
Infatti, ut supra ricordato, affinchè sia integrata la fattispecie di cui all'art. 2059 c.c. occorre dimostrare l'illiceita' della condotta ovvero la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato (Cass. 5564/2010) [3] .
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Soluzioni da adottare.Dalle risultanze della CTU e' emerso che l'accensione del barbecue avveniva sporadicamente, tuttavia le immissioni da esso provocate penetravano indebitamente nell'abitazione degli attori.
La suddetta circostanza rappresenta un fattore di insalubrita' degli ambienti, pertanto si rende necessario adottare tutte le misure idonee a garantire l'uso del camino e a ridurre grandemente la possibilita' che i fumi raggiungano l'abitazione vicina.
Conclusioni. Con la pronuncia in commento (Tribunale di Vicenza, Sez.
I, 16 marzo 2017 n. 892), il giudice di merito rigetta la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale.
Innanzitutto l'attore non ha dimostrato il nesso eziologico tra i fumi provenienti dal barbecue del vicino e l'irritazione delle prime vie aeree.
Inoltre, trattandosi di pregiudizio di trascurabile entita' , legato ad un uso saltuario del caminetto, lo stesso appare privo di giuridica rilevanza.Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, «sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale e' risarcibile, anche quando non sussista un fatto - reato nè ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilita' ; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualita' della vita o alla felicita' » (Cass. 21415/2014).
Per tali ragioni, la richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale viene rigettata.
Per contro, la domanda di risarcimento in forma specifica viene ritenuta fondata e, come sopra ricordato, il convenuto e' condannato all'adozione di misure idonee ad evitare immissioni sul fondo del vicino.
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[1] In tal senso vedasi, M. FRACARO - G. PALMIERI, Condominio. Il dizionario dalla A alla Z, collana il Diritto di tutti, Milano, Giuffre', voce “canna fumaria”, 2016, 79 ss.