Decisiva la CTU, rivelando che l'interruzione di corrente era dovuta al malfunzionamento di un giunto tra cavi non ad alberi abbattutisi sulle linee aeree per il maltempo.
“Il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica deve essere condannato a risarcire gli elettrodomestici siti nell'abitazione dell'utente danneggiati da uno sbalzo di tensione cui e' seguita la momentanea interruzione del servizio.
Difatti, in virta'¹ del contratto di somministrazione, detto gestore risponda dell'inadempimento ex articolo 1218 Cc a meno che non dimostri la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore”.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Palermo con la sentenza del 05 aprile 2016 n. 1089 in merito al risarcimento danni da sbalzi di corrente.
I fatti di causa. Tizio, con atto di citazione, chiamava in giudizio la societa' beta (gestore di fornitura elettrica) chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (elettrodomestici) subito a causa di uno sbalzo di energia elettrica.
Costituendosi in giudizio, la societa' beta contestava in toto le pretese dell'attore; in particolare, la societa' convenuta evidenziava che il danno riveniva da un fatto eccezionale (mal tempo) e che pertanto alcuna responsabilita' poteva essere addebitata per tale evento eccezionale.
Il contratto di somministrazione. L'art. 1559 c.c. prevede che “La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.