Rendersi responsabile di un delitto doloso vuol dire aver compiuto l'azione con coscienza e volonta' che l'evento dannoso o pericoloso che da quell'azione deriva, sia conseguenza dell'azione medesima.
Mi comporto in un determinato modo per rubare, sparo con l'intenzione di uccidere, attribuisco ad altri un reato che sono che questi non hanno compiuto per calunniarli, ecc. ecc.
Nel contesto dei reati dolosi, dottrina e giurisprudenza, hanno operato una distinzione tra le varie tipologie di dolo di cui e' necessario dimostrare la ricorrenza ai fini della condanna dell'imputato.
Ad esempio, nel caso di furto il dolo richiesto e' specifico, in quanto non e' necessario solamente che l'agente voglia impossessarsi della cosa sottraendola a chi la detiene ma e' altresa'¬ indispensabile che l'azione sia stata condotta con il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
=> Dolo, colpa e preterintenzione
Una delle tipologie di dolo particolarmente discusse e' il cosa'¬ detto dolo eventuale.
Che cos'e' il dolo eventuale? La dottrina ha molto discusso intorno al concetto di dolo eventuale, cosa'¬ come in giurisprudenza non sono mancate le prese di posizione sul corretto inquadramento di tale elemento.
'Il dolo eventuale, per tradizionale e condivisa giurisprudenza (per tutte v. Cass., S.U., sent. n. 3571 del 14/2/96, rv. 204167, Mele), si ravvisa allorquando 'l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilita' del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante cio', agisce accettando il rischio di cagionarle' (Cass. 13 marzo 2013 n. 24217).
Insomma per semplificare, l'azione e' voluta ma il suo esito e' solo accettato dall'agente come conseguenza possibile non essendo quello per il quale e' stato posto in essere il comportamento causativo.
In questo contesto, quale reato puo' essere considerato commesso anche se il dolo e' solamente eventuale?
Nella stessa sentenza appena citata, rifacendosi a precedenti pronunce in tal senso, la Cassazione ha specificato che 'sussiste il dolo del delitto di omicidio allorquando l'agente, pur non mirando ad un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile - secondo un normale nesso di causalita' - la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l'agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verificazione' (Cass. 13 marzo 2013 n. 24217).
=> Cosa si intende per dolo generico.
In questo contesto ci si e' spesso domandati (e non sono mancati tentativi di giungere a conclusioni processuali del genere): nel caso di sinistro stradale con esito mortale (il classico investimento finito in tragedia), chi guida puo' essere accusato di omicidio volontario per dolo eventuale?
Il riferimento e' soprattutto ai casi di guida in stato di ebbrezza. Il ragionamento alla base di questa ipotesi e' il seguente: alterando il proprio stato psicofisico assumendo sostanze alcoliche (o droghe) e successivamente mettendosi alla guida, l'agente e' consapevole di comportarsi in un modo che non solo e' illegale ma che, di pia'¹, puo' comportare conseguenze nefaste (o comunque pericolose) per altri e pur sapendolo agisce comunque in quel modo.
La Cassazione, che s'e' pronunciata in materia, ha escluso tale evenienza.
I giudici di piazza Cavour hanno specificato che 'il dolo eventuale presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilita' che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi' (Cass. 5 aprile 2013 n. 20465). Nel caso del sinistro stradale cui segue la morte, specialmente nei casi di guida in stato di ebbrezza, non e' possibile giungere a simili conclusioni. In questi casi si ritiene che l'agenti, al massimo, versi in una situazione di colpa cosciente.
Diverso, chiaramente, sarebbe il caso dell'automobilista perfettamente sobrio che decide di passare a tutta velocita' con il semaforo rosso nei pressi di un attraversamento pedonale.
La controversia e' stata in parte superata con l'approvazione e' successiva entrata in vigore della legge n. 41 del 2016 che ha introdotto nel codice penale l'art. 589-bis dedicata all'omicidio stradale.
=> Dolo specifico nei reati, che cosa vuol dire?