Il Tribunale di Modena si sofferma sulle differenze che sussistono fra le due distinte azioni e cioe' fra quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. che obbliga l'appaltatore nei confronti del committente per le difformita' ed i vizi dell'opera sorti entro due anni dalla consegna dell'opera, oppure rientra nella disciplina prevista dall'art. 1669 c.c. che disciplina i difetti della costruzione che si verificano nel corso dei dieci anni dal compimento dell'opera?
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Il proprietario di un immobile cita in giudizio la societa' per l'errata esecuzione dei lavori di intonacatura esterna della sua abitazione eseguiti nel maggio 2006, e riportandosi ad un accertamento tecnico preventivo eseguito nel 2010, sostiene l'assoluta imperizia nella scelta del materiale da utilizzare quale intonaco di supporto ed al mancato utilizzo del corretto intonaco di finitura.
Si costituisce la societa' convenuta contestando la decadenza della garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. contestando:
a) che la denuncia dopo ben quattro anni delle opere attesterebbe
a) che la denuncia dopo ben quattro anni delle opere attesterebbe la loro corretta esecuzione;
b) che era stato utilizzato il materiale pattuito precisando che le cd 'cavillature' sorte sull'intonaco potevano derivare dalla tinteggiatura delle pareti affidate ad un'altra ditta;
c) ed infine che le fessurazioni dell'intonaco riscontrate nell'accertamento tecnico preventivo eseguito nel 2010, a distanza di ben quattro anni dall'esecuzione dei lavori in questione, rientrerebbero in un quadro tipico di assestamento strutturale.
Il Tribunale di Modena, dopo aver dichiarato infondata la domanda dell'attore, ha effettuato alcune precisazioni rilevando che nel caso di specie la domanda ex art. 1667 c.c. risulta prescritta considerato che i difetti si sono manifestati dopo oltre due anni dalla consegna dell'opera.
A questo punto l'attenzione si e' concentrata sull'azione per difetti dell'immobile disciplinata dall'art. 1669 del codice civile che sancisce la responsabilita' dell'appaltatore nei confronti del committente ''¦. se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti '¦'.
Pertanto, dopo aver presto che tanto la consulenza tecnica d'ufficio quanto le allegazioni dell'attore dimostravano che dai paventati difetti dell'opera non emergeva una diretta incidenza sulla funzionalita' e sul godimento dell'immobile (per esempio, sotto il profilo del venir meno della funzione di impermeabilizzazione dell'intonaco o della compromissione dell'assetto strutturale), la sentenza evidenzia che l'attore per avvalersi della garanzia ex art. 1669 c.c. avrebbe dovuto dimostrare che il difetto all'intonaco esterno aveva turbato anche l'abitabilita' interna dell'edificio.
(In tema di gravi difetti di un edificio condominiale e legittimazione ad agire dell'amministratore e dei singoli proprietari esclusivi vedasi: www.condominioweb.com/la-responsabilita-decennale-per-gravi-difetti- costruttivi.1133)
A tal proposito, sempre la pronuncia in esame, ha evidenziato che ' il proprium della garanzia ex art. 1669 c.c. non puo' consistere nella mera potenzialita' di incidenza del difetto sulla funzionalita' e sul godimento dell'opera, perchè, se cosa'¬ fosse, il suo contenuto si proietterebbe di fatto ben oltre i dieci anni dal suo compimento..'.
(In tema di azione per grave difetti proposta dall'amministratore e di corrispondente domanda di risarcimento dei danni previa autorizzazione dell'assemblea vedasi: www.condominioweb.com/risarcimento-per-gravi-difetti-ecco-perche'-decide -lassemblea.11911)
Concludendo il Tribunale ha precisato che per l'operativita' della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. che obbliga l'appaltatore nei confronti del committente per i vizi o le difformita' degli immobili verificatisi nell'arco dei dieci anni dal compimento dell'opera e' necessario che il difetto che incide sulla funzionalita' del bene sia attuale e non potenziale, puntualizzando che la gravita' del difetto dell'immobile non puo' desumersi da un'ipotetica minore appetibilita' commerciale dell'immobile scaturente dalla cattiva condizione dell'intonaco esterno.
In pratica non avendo l'attore dimostrato che le 'cavillature' dell'intonaco esterno abbiano influito su un minor godimento dell'immobile, omettendo quindi di inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 1669 c.c., non e' stata accolta la sua domanda di risarcimento dei danni scaturente da tali presunti difetti (cavillature all'intonaco esterno della sua abitazione).
Per ulteriori approfondimenti:
=> L'intonaco si stacca? Per fortuna c'e' la garanzia decennale.
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