La facolta' del singolo condo'mino di distaccarsi unilateralmente dall'impianto di riscaldamento centralizzato integra un suo diritto individuale, che puo' essere fatto valere nei confronti del Condominio a prescindere dall'esistenza di una delibera di autorizzazione o di diniego. Questo il principio espresso dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 240 del 25 gennaio 2016.
Il giudice pugliese di rifa' alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il diritto dal distacco dall'impianto termico comune non puo' essere condizionato da una contraria deliberazione dell'assemblea di condominio che, se adottata in termini pregiudizievoli per il singolo condo'mino, e' tamquam non esset, cioe' nulla (Cass. civ. 3.4.2012 n. 5331).La sentenza sottolinea altresa'¬ che il distacco opera per il futuro. Dunque non e' consentito chiedere restituzioni o danni relativi ad anni precedenti, non potendo la rinunzia avere effetti retroattivi.
Tale impostazione, del resto, trova conferma nell'art. 1118 c.c., modificato dalla legge di riforma del condominio, che disciplina il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Pur non potendo applicare la nuova disciplina ad una vicenda che e' precedente all'entrata in vigore della L. n. 220/2012 (18 giugno 2013), tuttavia il giudice tarantino, attraverso i precedenti della Cassazione, ha comunque risolto la controversia secondo i principi recepiti dalla riforma.
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Nel caso di specie, in particolare, il condo'mino si era gia'
Nel caso di specie, in particolare, il condo'mino si era gia' da tempo distaccato dall'impianto centralizzato, dotandosi di un impianto autonomo. Tuttavia, era stato costretto a continuare a pagare tutti i costi relativi all'utilizzo ed alla manutenzione dell'impianto comune.
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Dopo aver chiesto invano la modifica della tabelle millesimali, il condo'mino decideva di rivolgersi al giudice per essere esentato dal pagamento delle spese di consumo del combustibile e gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato dell'anno corrente. Il Condominio si opponeva, sostenendo l'obbligo di continuare a pagare le spese necessarie per la conservazione e la gestione dell'impianto comune. Cio' anche alla luce del fatto che l'unita' immobiliare distaccata continuava a godere del calore, grazie alle tubature condominiali che circondavano l'appartamento.
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Il Tribunale di Taranto, dopo aver ribadito il diritto del condo'mino a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento comune, individua le condizioni ricorrendo le quali il diritto al distacco prevalenei confronti dell'altro diritto del condominio, altrettanto meritevole di tutela, di ottenere da tutti i condo'mini la partecipazione alle spese comuni.
In particolare, la rinunzia all'impianto comune non deve comportare uno svantaggio per gli altri condo'mini che continuano ad usufruire del bene comune. Tanto in coerenza con il principio generale che un atto unilaterale (nel nostro caso, il distacco) non puo' svantaggiare coloro che ne subiscono gli effetti, fatta salva l'unanimita' .
Si tratta di svantaggi che la giurisprudenza e, oggi, il nuovo art. 1118 c.c., individuano in uno squilibrio termico pregiudizievole all'impianto o in un aggravio di spese per coloro che continuano ad usufruirne, intendendo per spese quelle che strettamente connesse al distacco e che senza di questo non avrebbero avuto origine.
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Solo se prova la sussistenza di tali condizioni, il condo'mino potra' legittimamente distaccarsi e sara' esonerato dal pagamento del costo del combustibile, per il solo fatto di non godere pia'¹ del servizio. Egli rimarra' , pero', onerato del pagamento delle spese di conservazione dell'impianto e, quindi, proprio perchè animate dalla stessa finalita' conservativa, sia di quelle relative ad opere di manutenzione ordinaria che straordinaria (si veda in questo senso la nuova formulazione dell'art. 1118 c.c.)
Il Tribunale specifica altresa'¬ che l'efficacia del distacco, proprio perchè condizionata alla verifica delle condizioni predette, vale solo per il futuro, senza effetti retroattivi. Dunque, non possono essere chieste restituzioni di somme di denaro gia' deliberate; la rinunzia all'impianto centralizzato puo' operare solo dall'anno successivo al momento della proposizione della domanda (Cass. civ. 13.11.2014 n. 24209). Naturalmente, tale regola della irretroattivita' del distacco si deve conciliare con il principio per cui la durata del processo non puo' ritorcersi in danno del condo'mino che ha agito in giudizio. Ragione per cui le restituzioni saranno possibili con riguardo al periodo che va dall'anno successivo alla presentazione della domanda in poi.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto ampiamente provate le condizioni richieste e, dunque, ha dichiarato legittimo il distacco operato dal condo'mino, esonerando lo stesso dal pagamento delle spese di consumo dell'impianto termico comune a decorrere dal 2013 (anno di proposizione della domanda) e non dal 2012, come richiesto in citazione.
Permane, invece, l'obbligo di contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell'impianto centrale.
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