Quando il CTU esclude squilibri termici, il proprietario esclusivo e' tenuto a contribuire alla manutenzione ma non alle spese di gestione.
“In condominio e' da escludere la necessita' di una delibera condominiale in tutti quei casi in cui il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalita' o sui costi dell'impianto anche se il condomino distaccato e' comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, nonchè a quelle di gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti con sè una diminuzione degli oneri del servizio”.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 settembre 2016 n. 18170 in merito al distacco dall'impianto centralizzato.
I fatti di causa. Tizio con citazione conveniva in giudizio il proprio condominio chiedendo al giudice adito l'invalidita' della delibera assembleare. In particolare, il condomino insisteva nell'annullamento della delibera con la quale era stata respinta la sua richiesta di distaccare la sua proprieta' dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
Tale richiesta veniva rigettata sia in primo grado (Tribunale) che dalla Corte territoriale (secondo grado); per tali ragioni, Tizio proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Nel giudizio di legittimita' , con ordinanza, la Suprema Corte accoglieva le deduzioni del Condomino Tizio e per l'effetto cassava la sentenza con rinvio ad altro giudice della Corte Territoriale.
Una volta riassunto il giudizio, la Corte territoriale (secondo grado) dichiarava la nullita' della delibera assembleare con il contestuale riconoscimento diritto di Tizio al distacco dall'impianto centralizzato. Avverso tale pronuncia, il Condominio contestava la consulenza fatta dal CTU e pertanto adiva la Suprema Corte con un nuovo giudizio in cassazione
I precedenti orientamenti sul distacco dal riscaldamento centralizzato. La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale da parte del singolo condomino, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, e' da ritenersi pienamente legittima, purchè l'interessato dimostri che dal suo operato non derivino nè aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, nè, tanto meno, squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio (In tal senso Cass. n. 5974/2004 Cass. n. 6923/2001 Cass. n. 1775/98; Cass. n. 1597/95; Cass.n. 4653/90).
Il distacco e' dunque da ritenersi giuridicamente possibile: il condomino puo', pertanto, legittimamente, rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unita' immobiliare dall'impianto termico comune senza necessita' di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, e' tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolva in un aumento degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
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La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco e' nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass. Sentenza n. 7518/2006).
Il distacco dall'impianto centralizzato a seguito della riforma del condominio. La legge n. 220/2012 (la riforma del condominio) e' intervenuta sull'argomento del distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale modificando l'art. 1118 c.c.
In particolare, il quarto comma della norma attualmente in vigore prevede che: “Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Nella sostanza, si e' inserito nel codice civile l'elaborazione giurisprudenziale degli anni precedenti. Secondo una sentenza resa dal Tribunale di Monza (del 26 agosto 2014 n. 2347), la portata del precetto in esame non puo' essere estesa fino al punto da ricollegare a priori qualunque anomalia del funzionamento a un avvenuto distacco.
Si tratta di un principio molto importante perchè pone a carico di chi lamenta problemi (ergo, quasi sempre il condominio) l'onere di provare chiaramente che il distacco ha causato problemi notevoli (squilibri nel funzionamento).
In particolare, i condomini che intendono distaccarsi dall'impianto centralizzato possono farlo a condizione che il distacco non danneggi il funzionamento dell'impianto centralizzato; che se il distacco provoca aumenti delle spese per gli altri condomini, la percentuale d'aumento viene da loro sostenuta (Cass. n. 11152/97; Cass. n. 1775/98).
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. A parere della Corte,a seguito del rinvio, il giudice di secondo grado si era correttamente attenuto ai principi di diritto espressi dalla medesima corte di cassazione del precedente giudizio: “l'esclusione della necessita' di una delibera in tutti quei casi in cui il distacco di riscaldamento centralizzato risulti non influire sulla funzionalita' o sui costi dell'impianto…”.
Dalle considerazioni esposte, sembra dunque potersi evincere con certezza che il giudice (della Corte d'appello), nel richiamare la consulenza svolta dal CTU, ha inteso con essa manifestare l'esonero del condomino dalla contribuzione alla spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
Premesso cio', a parere dei giudici di Piazza Cavour, il giudice del rinvio, conformemente ai principi codificati con il nuovo art. 1118 c.c., ha correttamente escluso l'obbligo del condomino di contribuire alle spese di gestione dell'impianto; tuttavia, resta sempre l'obbligo di quest'ultimo a contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione se, e nei limiti in cui il distacco non porti con sè una diminuzione degli oneri del servizio.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha rigettato il ricorso proposto dal Condominio e per l'effetto ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di annullamento della delibera condominiale.
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