Secondo il Giudice fiorentino non basta che il condomino manifesti il suo dissenso in ordine alla lite durante l'assemblea; nè, dall'altra parte, e' necessario che egli sia stato presente e dissenziente in assemblea, posto che la separazione di responsabilita' e' ammessa anche per gli assenti.
Il caso. Con ricorso depositato in cancelleria e ritualmente notificato Tizia, quale comproprietaria (insieme a Caia e Mevio) di un appartamento posto all'interno dell'edificio condominiale, assume l'invalidita' della delibera condominiale, la quale ha approvato il rendiconto. Quale motivo dell'impugnativa, questi sostiene la violazione dell'articolo 1132 c.c., siccome, nonostante avesse espresso precedentemente dissenso alle liti nel corso di pia'¹ verbali assembleari (confermando tale volonta' anche con la lettera di cui lo stesso amministratore condominiale prendeva atto), sono state imputate, in capo l'immobile di rispettiva contitolarita' , le spese processuali del caso.
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La Sentenza. Il Tribunale di Firenze, con pronuncia del 29 gennaio 2016, ha respinto il gravame sollevato dal comproprietario, spiegando un ragionamento giuridico degno di nota. Partendo dal presupposto che l'immobile di (con)titolarita' di Tizia era, all'epoca, in stato di comunione con altri compartecipi, il Giudice toscano ha rilevato che l' '˜atto di dissenso alle lite' avrebbe dovuto essere formulato o, quanto meno, essere sottoscritto da parte di tutti i comunisti.
Viceversa, il decidente ha rilevato che tale manifestazione volitiva -
Viceversa, il decidente ha rilevato che tale manifestazione volitiva - per come risulta agli atti - e' stata espressa solamente d un comproprietario in assenza del richiamo di qualsivoglia delega, conferita da parte degli altri comunisti. In quanto tale, a parere del predetto Tribunale, l'atto di dissenso non e' in grado di spiegare alcun effetto.
L'iter argomentativo espresso. Il dissenso alle liti di cui all'art.1132 c.c.consente al condominio (appunto dissenziente) di non partecipare alle spese di lite, ovvero alle spese legali che il Condominio deve poi affrontare per promuovere il giudizio. L'assunto contempera l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti a tale decisione (v. Cass. civ., Sez. II, 15/05/2006, n. 11126; v. Cass. 8 giugno 1996, n. 334); tale facolta' e' riconosciuta al proprietario (e al legislatore non interessano i rapporti interni tra pia'¹ comproprietari, potendo questi essere risolti con una ripartizione interna delle spese addebitate) di quella determinata quota millesimale riferibile all'unita' immobiliare nella disponibilita' del proprietario. Ne consegue, sotto il profilo della verifica della sussistenza della 'legittimazione a proporre valido dissenso', che tribunale toscano ha ritenuto che esso avrebbe dovuto essere espresso da parte di tutti i comproprietari dell'unita' immobiliare e non da uno solo dei comproprietari.
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Le modalita' per esprimere il dissenso. Sotto altro e diverso profilo, l'anzidetto decidente ha rilevato che, nella fattispecie, l'atto di dissenso non era stato formulato ritualmente. La dichiarazione del condomino dissenziente, di separare la propria responsabilita' da quella degli altri condomini, per il caso di soccombenza del condominio nelle liti che l'assemblea condominiale ha deliberato, e' qualificato come un atto giuridico recettizio di natura sostanziale, da portarsi, in quanto tale, tempestivamente a conoscenza dell'amministratore, o di chi altri rappresenti il condominio, per il quale non sono necessariamente richieste forme solenni, nè la notificazione a norma della legge processuale, ma e' sufficiente anche una raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. 15/6/78, n. 2967).
A parere del Giudice non basta che il condomino manifesti il suo dissenso in ordine alla lite durante l'assemblea; nè, dall'altra parte, e' necessario che egli sia stato presente e dissenziente in assemblea, posto che la separazione di responsabilita' e' ammessa anche per gli assenti. Occorre invece che egli notifichi all'amministratore la sua separazione da responsabilita' , entro il termine di 30 giorni dalla data dell'assemblea, se era presente, o dalla data della comunicazione del verbale, se era assente.
Conclusione. Il Tribunale di Firenze ha quindi respinto il ricorso avente ad oggetto la impugnativa del rendiconto, nella parte in cui aveva imputato le spese processuali anche in capo all'immobile di titolarita' dei predetti compartecipi, condannando la predetta comproprietaria alle spese di lite.
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