Tutti ricordano certamente che in passato, cioe' prima della riforma del 2012, questa esigenza era molto poco sentita da parte dei condomini; infatti tale forma di controllo (sull'operato dell'amministratore) il piu' delle volte coincideva con la presentazione del rendiconto consuntivo.
Era infatti quella l'occasione in cui l'amministratore esponeva i documenti giustificativi in assemblea, o ancora meglio, li metteva a disposizione dei condomini nei giorni precedenti l'assise.
=> Il condo'mino puo' visionare la documentazione per esercitare il suo potere di vigilanza e di controllo sull'operato dell'amministratore
=> I registri condominiali e la loro visione. Alcune precisazioni
A tal proposito e' bene ricordare che si trattava di un obbligo vero e proprio (quello di esibire i 'giustificativi'), se pure non stabilito dalla legge, ma censurabile comunque attraverso l'impugnativa di delibera di approvazione del rendiconto: 'La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalita' di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilita' delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari'.( Cass. Civ. 13350/2003 , ma anche Cass. Civ. 11940/2003; Cass. Civ. 12650/2008).
=> La consegna dei documenti condominiali da parte dell'amministratore uscente
=> Carcere per l'amministratore che non riconsegna i documenti condominiali