E' nullo il contratto di mutuo fondiario, sottoscritto tra il cliente e la societa' bancaria, allorquando lo stesso e' stato stipulato per ripianare pregressi voci passive.
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Il principio. Il Tribunale di Bergamo, con la recente sentenza n. 383 del 14/02/2017, annullava una serie di contratti stipulati, nel corso degli anni, da una azienda con il proprio Istituto di Credito, in alcune ipotesi per mancanza di prova scritta ad substantiam; in altre, per assenza di causa giustificatrice delle singole operazioni.
In particolare, tra questi contratti (per conto corrente, per apertura di credito, per servizi di portafoglio ed incasso ecc.) vi era quello afferente ad un mutuo fondiario stipulato dalla societa' cliente al fine dichiarato di ripianare una incresciosa situazione debitoria pregressa cosa'¬ per come rappresentata dagli estratti del conto corrente sul quale la somma -erogata a titolo di mutuo fondiario- era confluita.
All'annullamento del contratto di conto corrente, per le cui poste passive veniva sottoscritto il contratto di mutuo, faceva seguito l'annullamento del negozio di mutuo fondiario.
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