“La plusvalenza derivante dalla rivendita dell'immobile entro il quinquennio e' imponibile per la parte data in locazione anche se una porzione dello stesso immobile e' stata adibita ad abitazione principale”. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n.37169 del 7 settembre 2016 in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilita' prevista dall'articolo 4 del Dlgs 74/2000.
I fatti di causa. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza, riformava integralmente la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Orvieto aveva assolto Tizio dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4.
In particolare, accogliendo il ricorso del PM, la Corte territoriale affermava la sussistenza della penale responsabilita' di Tizio in ordine a detto reato, rilevando la non vincolativita' della conciliazione intervenuta nella sede tributaria amministrativa; per l'effetto Tizio veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione.
Prima di affrontare l'interpretazione delle Cassazione occorre esaminare gli aspetti normativi e giurisprudenziali della questione sottesa al presente commento.
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I redditi diversi. L'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: … b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non pia'¹ di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.
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