Il caso. Il Tribunale di Torino si e' pronunciato con sentenza non definitiva in tema di registrazione del contratto di locazione, enunciando il principio secondo il quale se la registrazione del medesimo avviene tardivamente il contratto resta affetto da nullita' .
In particolare, la circostanza dell'aver registrato con ritardo – piuttosto che omettere totalmente la registrazione - non vale a “salvare” la validita' del contratto di locazione.
=> Ecco perche' e' nullo il contratto di locazione se non viene registrato
=> Perche' se il contratto di locazione e' registrato tardivamente e' valido ex nunc?
Andiamo ai fatti. Due soggetti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria in data 30.9.2008 con efficacia a partire dal 1.11.2008 ma registrato dalla conduttrice in data 5.11.2012, cioe' oltre il termine di legge.
Quest'ultima evocava in giudizio il locatore al fine di ottenere, ai sensi dell' art. 13 L. 431/98 e dell'art. 3 d. lgs. 23/2011 che venisse dichiarata nulla sia la pattuizione relativa alla durata del contratto (in realta' non transitorio perchè durato oltre un anno) con sostituzione della clausola di transitorieta' con quella di durata quadriennale, sia la sostituzione dell'ammontare del canone pattuito con quello pari al triplo della rendita catastale dell'immobile ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 23/2011.
Il Tribunale di Torino ritiene, a tal proposito, che se il contratto di locazione viene registrato tardivamente – come nel caso di specie nel quale il contratto fu registrato ben oltre il termine previsto dall' art 13 DPR n. 131/1986 e la relativa imposta venne pagata ben oltre i trenta giorni dalla conclusione del contratto stesso – scatta la nullita' .