La vicenda . Secondo il capo d'imputazione a carico del condo'mino, i fatti erano consistiti nella diffusione durante una riunione di condominio di un suo scritto con il quale l'imputato affermava la redazione di un consuntivo palesemente falso.
Ma non solo, perchè nei giorni successivi alla suddetta assemblea, l'uomo aveva continuato ad accusare l'amministratore del condominio, incontrando o telefonando ad altri comunisti, di aver redatto un 'consuntivo falso'. La conseguenza era stata la condanna del condo'mino per il reato di diffamazione.
Ma quest'ultimo si difendeva osservando come, in realta' ,sia nello scritto sia nelle comunicazioni verbali con gli altri comunisti, egli aveva omesso l'indicazione nominativa dell'amministratore e, di conseguenza,cio' avrebbe dovuto giustificare la sua assoluzione dalla condanna per il reato de quo. Ma la Suprema Corte, a fronte di tale cavillo, precisa che 'affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile e cioe' l'amministratore condominiale'¦ Posto che il bilancio condominiale e' predisposto dall'amministratore del condominio e' evidente come l'accusa di una sua falsificazione sia diretta allo stesso e, comunque, a soggetto facilmente identificabile. In tema di diffamazione a mezzo stampa, ma il principio e' valido in qualsiasi modo si sviluppi l'azione diffamatoria, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attivita' , esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilita' del reato di cui all'articolo 595 c.p.'(Cass. Pen., sent. n. 2784/2014).
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E se l'amministratore viene qualificato, in una missiva diretta a piu' persone, 'assurdo' o 'mentecatto'? Non si scappa neanche in questo caso. Ricordiamo che si tratta di casistica esemplificativa che, pero', sa ben rendere l'idea del nucleo del problema giuridico.
Nel caso portato all'attenzione degli Ermellini nel 2016 l'imputato era un condo'mine che aveva esposto, in uno scritto indirizzato all'amministratore ed agli altri condo'mini, che l'intervento, nel cuore della riunione assembleare, del legale rappresentante del Condominio era apparso quanto meno assurdo e da mentecatto.
Questo genere di offesa, inserita in uno scritto indirizzato a piu' soggetti, veniva qualificato dalla Suprema Corte non come ingiuria (reato depenalizzato dal febbraio 2016, oggi rappresentante un illecito civile) nè come ingiuria aggravata bensa'¬ come diffamazione (Cass. Pen., sent. n. 18919/2016).
La detta pronuncia, dunque, ha avuto modo di precisare il principio di diritto secondo cui in caso di missiva diretta a una pluralita' di destinatari oltre all'offeso,che ha contenuto diffamatorio, viene integrato non il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di piu' persone ma il diverso reato di diffamazione stante la non contestualita' del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa..
La comunicazione scritta dall'amministratore al condo'mino che viene qualificato 'moroso' ed il reato di diffamazione . E'ormai storica la pronuncia degli Ermellini secondo cui e' configurabile il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., a carico dell'amministratore del condominio ed in danno dei condo'mini i quali, con comunicazione scritta affissa in luogo aperto al pubblico, gli stessi siano qualificati come 'soggetti morosi'.
Tanto in quanto e' evidente che la allocazione dello scritto ne permette inevitabilmente la lettura ad un numero indeterminato di altri soggetti, estranei al condominio e, dunque, accessibile non solo ai partecipanti al condominio i quali, invece, avrebbe un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti.
Tale circostanza viene considerata come integrante in re ipsail requisito della comunicazione con piu' persone (Cass. Pen., sent. n. 13540/2008; Cass. Pen., sent. n. 35543/2007).
L'ipotesi di divulgazione, da parte dell'amministratore, di epiteti ingiuriosi espressi da un condomino a danno di altro comunista . L'amministratore di Condominio era stato imputato per aver inviato a tutti i condo'mini una missiva in cui rappresentava l'accaduto durante una assemblea, riportando pedissequamente le offese che un condomino aveva rivolto a due altri condo'mini e nello specifico, che questi ''¦ non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti'.
Questi ultimi -era stato dimostrato - avevano contestato l'attivita' dell'amministratore stesso costringendolo a dimettersi.
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, la finalita' del discusso scritto era quello di amplificare l'espressione ingiuriosa a carico dei condo'mini che avevano osato contrastarlo (Cass. Pen., sent. n. 44387/2015), con tutte le conseguenze del caso.
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Cass.-Pen.---sez.-5-sent.-n.-2627-del-22012018.pdf