Confermato l'annullamento degli atti indirizzati a ristrutturare ed a potenziare una cabina elettrica collocata in un cortile condominiale applicando il principio di precauzione.
Un condominio di Roma impugna dinanzi al Tar gli atti diretti a ristrutturare ed a potenziare la cabina elettrica presente nel cortile dello stabile, quanto gli atti espropriativi connessi a tale determinazione. Il condominio, nel giudizio dinanzi al Tar, lamenta che tali atti erano viziati per violazione di legge poiché nella loro adozione non si era tenuto conto del principio di precauzione in riferimento al danno alla salute.
La sentenza del Tar accoglie il ricorso del condominio ritenendo fondata la violazione dell'art. 121 del R.D. 1775 del 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) norma che esclude la possibilità di installazione coattiva di cabine elettriche nelle case, cortili e giardini; nonché la violazione del terzo comma della stessa norma che richiede, prima dell'azione del relativo provvedimento, l'espletamento di una doverosa attività comparativa degli interessi che, invece, nel caso di specie era stata completamente omessa.
Nella sentenza che accoglie il ricorso del condominio il Tar, inoltre, evidenzia che nel caso di specie emergeva chiaramente la violazione del principio di precauzione che imponeva alle Amministrazione preposte all'approvazione del progetto, l'obbligo di valutare le conseguenze potenzialmente negative che dalla realizzazione e dall'ampliamento di tale cabina elettrica sarebbero scaturite per tutti i condòmini soprattutto in ragione della propagazione delle onde elettromagnetiche.
La società Beta, resistente nel giudizio di primo grado, impugna la decisione del Tar dinanzi al Consiglio di Stato osservando che l'art. 121 del R.D. N. 1775/1933 doveva ritenersi norma abrogata dagli articoli 58 e 59 del Testo unico dell'espropriazione, ed anche volendo ritenere ancora applicabile tale norma la stessa non poteva essere applicata al caso di specie poiché l'area in cui avrebbe dovuto essere realizzata la cabina elettrica in questione era classificata come “corte” e non come “giardino”.
I giudici di Palazzo Spada, invece, giungono a conclusioni ben diverse analizzando accuratamente quali sono state le norme del Regio decreto del 1933 abrogate dal Testo unico dell'espropriazione.
A tal proposito i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato puntualizzano che l'art. 58 del Testo unico dell'espropriazione prevede che è abrogato “il Testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 1775/1933, limitatamente agli articoli 29,33,34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione”
Riguardo al contenuto della norma abrogativa prevista dal Testo unico dell'espropriazione il Consiglio di Stato ha puntualizzato che “l'abrogazione di una disposizione di legge deve essere espressa … l'abrogazione tacita, per incompatibilità con la lex posterior, è possibile in via teorica solo allorché ci si trovi al cospetto di indici univoci dimostrativi della circostanza che questa sia stata l'intenzione del legislatore ”.
Il Consiglio di Stato osserva che le disposizioni abrogative non possono essere interpretate estensivamente soprattutto quando la norma abrogativa (art. 58 del Testo unico dell'espropriazione) prima ha indicato espressamente le norme del Regio decreto del 1933 abrogate, e poi con indicazione generica dal tenore “ altre norme riguardanti l'espropriazione” considera abrogate altre norme riguardanti l'espropriazione fra le quali, secondo il Consiglio di Stato, non può rientrare anche l'art. 121 del Regio decreto 1775 del 1933: pertanto l'unica conclusione che può trarsi è quella che quest'ultima norma deve essere considerata ancora in vigore.
Di conseguenza, il fatto di considerare ancora in vigore l'art. 121 del Regio decreto del 1933 implica che dalle servitù di elettrodotto sono escluse le case, i cortili, i giardini, i frutteti….
In base a tale ricostruzione il Consiglio di Stato respinge l'appello della società e conferma la sentenza di primo grado che aveva annullato gli atti che disponevano l'installazione della cabina elettrica nel cortile di un condominio.
=> La salute prima di tutto. Un condominio blocca l'installazione della cabina elettrica.