La vicenda. Durante un giudizio di separazione personale dei coniugi, Tizio (con altro giudizio) chiedeva al Tribunale adito la condanna di Caia al rimborso delle spese complessivamente sostenute, in misura pari alla meta' , oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, l'attore chiedeva il rimborso nei confronti della convenuta la restituzione della quota pari al 50% della spesa per la sostituzione della caldaia nella casa coniugale e degli oneri condominiali.
Costituendosi in giudizio, Caia contestava le avverse domane e chiedeva il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo dell'immobile da parte dell'attore.
=> A carico del marito separato anche le spese condominiali.
=> Dopo la separazione personale, chi paga le riparazioni urgenti effettuate in casa senza l'autorizzazione del coniuge proprietario?
Il ragionamento del Tribunale di Parma. Preliminarmente, il giudice ha precisato che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore; sicchè solo in caso di inattivita' di questi ultimi egli puo' procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessita' dei lavori. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013).
Premesso quanto esposto, a seguito dell'istruttoria di causa, in relazione alla prima domanda (caldaia), il giudice adito ha evidenziato che nel caso di specie l'attore non aveva fornito la prova di aver previamente interpellato la convenuta e soprattutto della necessita' della sostituzione della caldaia; di conseguenza la domanda e' stata respinta.