'In sede di separazione e' esclusa la restituzione delle somme versate dal coniuge se viene provato che questo, grazie alle sue capacita' reddituali, aveva sempre pagato in via esclusiva e sin dall'acquisto tutte le spese inerenti l'immobile in comproprieta' . Ne consegue che, dopo l'ordinanza presidenziale, deve essere rigettato il decreto ingiuntivo per la refusione delle spese anticipate dal coniuge per i bisogni della famiglia in quanto la volonta' delle parti prevale sulle regole previste dagli artt. 1104 e 1110 del c.c.' Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bologna con la pronuncia n.1238 del 16 maggio 2016 in merito alla restituzione delle somme versate a titolo di spese anticipate per la casa in comproprieta' .
I fatti di causa. A seguito dell'udienza presidenziale di separazione, il Presidente con provvedimento (ordinanza) regolamentava i rapporti patrimoniali; in particolare, tra questi, veniva evidenziato che gli oneri derivanti da un appartamento (in comproprieta' del 50 % con la moglie) sito in Miami Beach (USA) erano a carico del marito in quanto utilizzato esclusivamente da questo per motivi di lavoro. In corso di causa, il Marito Caio, con diverso e separato ricorso, adiva il Tribunale Ordinario chiedendo ad altro giudice il decreto ingiuntivo nei confronti della moglie Tizia per un credito capitale, pari alla meta' delle spese sostenute per l'immobile di cui le parti, fra loro coniugate, erano comproprietarie al 50%, sito a Miami Beach (USA). L'importo rappresentava tutte le somme integralmente sostenute ed anticipate dal marito sin dall'acquisto dell'immobile per tasse, imposte, spese condominiali, utenze e manutenzione. Avverso tale decreto, Tizia, con citazione proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di insussistenza del credito e quella che i rapporti patrimoniali fra le parti erano regolati solo dalla sentenza che sarebbe stata emessa dal Tribunale nella causa di separazione.
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Indirizzo della vita familiare e i doveri dei coniugi. L'art. 144 c.c. prevede che 'i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato'. Dall'articolo in esame si evidenzia che per le decisioni fondamentali ed essenziali, i coniugi dovranno agire d'accordo; tale negozio giuridico e' doveroso e vincolante, pena l'applicazione dell'art. 145 del c.c. che rimette al giudice competente le decisioni sul tenore di vita e sulla contribuzione per i bisogni familiari; extrema ratio risultera' essere la richiesta di separazione personale. Per quanto attiene ai doveri dei coniugi, l'arti .143 c.c. prevede che 'entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia'. Il contributo del coniuge e' da intendersi in senso ampio, comprensivo tanto dei redditi guadagnati, quanto del patrimonio costituito, conservato e via via accumulato; mentre, la capacita' di lavoro e' da intendersi in senso solidaristico nell'ottica della pari contribuzione per i bisogni comuni, in maniera reciproca e non determinabile inizialmente.
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Spese condominiali tra coniugi separati. Sul punto e' importante capire cosa e' stato stabilito in sede di separazione (accordi o quanto stabilito dal giudice). In ogni caso, secondo la giurisprudenza (Cass. Sentenza numero 18476 del 19.09.2005) quando la casa familiare e' assegnata al coniuge non proprietario, questi, nonostante tale assegnazione sia gratuita, e' tenuto a sostenere le spese condominiali (spese ordinarie), poichè collegate all'uso dell'abitazione. Di conseguenza rimangono a carico dell'ex coniuge proprietario dell'immobile solo le spese straordinarie. (Un esempio di spesa straordinaria, puo' essere ad esempio la manutenzione delle fondamenta, la verniciatura del tetto o il rifacimento di una facciata). Nel caso, invece, di comproprieta' degli ex coniugi della casa familiare, il coniuge assegnatario dovra' ugualmente accollarsi le spese ordinarie, ma quelle straordinarie dovranno essere ripartite in proporzione alla rispettiva quota di proprieta' . Ovviamente i due ex coniugi potranno accordarsi tra loro in modo diverso a tale ripartizione che, per come sopra descritta, deriva solo nel caso in cui intese non ve ne siano.
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Il ragionamento del Tribunale di Bologna. Secondo il giudice bolognese, nella vicenda in esame, si deve dare ampio conto della causa di separazione (non conclusa). In particolare, in corso di causa di separazione era stata provata la sussistenza di un accordo, raggiunto dai coniugi in occasione dell'acquisto dell'appartamento, circa l'assunzione in capo al marito di tutte le spese connesse a tale proprieta' . Difatti, la sussistenza di detto accordo, certamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 144 c.c., si ritiene provata in base ai fatti prospettati dall'opponente e non contestati dall'opposto marito: 'Tizio ha sempre pagato in via esclusiva e sin dall'acquisto tutte le spese inerenti l'immobile. I redditi del marito sono grandemente superiori a quelli della moglie ed hanno potuto consentire il mantenimento di tale proprieta' immobiliare; il marito dall'acquisto dell'immobile sino al giudizio di separazione non ha mai chiesto alla moglie di rifondergli le spese sostenute, nemmeno in minima parte, e le prime richieste di rimborso sono state formulate in un contesto in cui i rapporti coniugali erano ormai compromessi'. Premesso cio', a parere del giudice, i criteri di cui agli artt. 1104 c.c. (obblighi dei partecipanti) e 1110 c.c. (rimborso spese) erano senz'altro derogabili per effetto della volonta' delle parti; sicchè, l'accordo allegato dalla moglie, oltre che provato, e' stato ritenuto conforme al disposto dell'art. 143 u.c. c.c. in base al quale 'entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro o casalinga' ed e' pienamente coerente alla situazione specifica in cui versavano le parti all'epoca dell'acquisto dell'immobile di cui e' causa.
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Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Bologna con la pronuncia in commento ha accolto l'opposizione della moglie e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo proposto dal marito.
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