L'assemblea non puo' deliberare l'esecuzione di lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni danneggiate ponendoli esclusivamente a carico di coloro i quali sono ritenuti, dalla stessa assemblea, responsabili dei danni, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita' o essa non sia stata accertata in sede giudiziale.
In mancanza di una tale ammissione di responsabilita' ovvero di accertamento giudiziale in tal senso, l'assemblea deve ripartire le relative spese secondo i principi generali, in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno (art. 1123 Cc), tra tutti i condo'mini, fermo restando il diritto di costoro di agire, in prima persona o per il tramite dell'amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, al fine di ottenere il rimborso di quanto anticipato.
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Tanto e' stato confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 26360, pubblicata in data 7 novembre 2017.
La stessa e' stata chiamata a decidere di una controversia insorta tra alcuni condo'mini e l'ente di gestione condominiale, in particolare, dell'impugnativa di alcune delibere assembleari con le quali il condominio aveva imputato i costi relativi a degli interventi di spurgo solo ad alcuni condo'mini, ritenendoli responsabili dell'intasamento, dovuto, a dire dell'assemblea, ad alcuni lavori di ristrutturazione dagli stessi effettuati.
Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello di Trieste poi, rigettavano l'impugnativa e, pertanto, i condo'mini soccombenti adivano la Corte di Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135, numeri 2 e 3 Cc, per avere il Giudice del gravame ritenuta legittima la delibera che imputava i costi solo ad alcuni condo'mini sulla scorta di <<una mera opinione dell'amministratore sulle cause dell'evento>>.
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato e, per motivare il proprio assunto riferisce come <<l'assemblea condominiale del 13 ottobre 2005, con all'ordine del giorno 'approvazione del consuntivo e riparto spese ordinarie' ha infatti deliberato di addebitare alla proprieta' …… i costi dello spurgo 'in quanto l'amministratore ritiene che i lavori di ristrutturazione della proprieta' stessa abbiano causato l'intasamento'. La relativa deliberazione e' invalida.
Il singolo condomino risponde infatti verso gli altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilita' o questa non sia stata accertata in sede giudiziale 'l'assemblea non puo' porre a suo carico detto obbligo, nè imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, nè la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c.' (Cass. n. 7890/1999, e, pia'¹ recentemente, Cass. n. 10053/2013)>>.
Cio' posto, accoglie la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare proposta dalle ricorrenti, dichiarandone la nullita' .