E' il singolo proprietario a dover provare che il passaggio all'impianto autonomo non crea squilibri termici nell'edificio: solo chi e' autorizzato dall'assemblea paga le mere spese di conservazione.
'L'onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facolta' del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune.
Con l'ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovra' , in presenza di squilibri nell'impianto condominiale e/o 'aggravi' per i restanti condo'mini, rinunciare dal porre in essere il distacco perchè diversamente potra' essere chiamato al ripristino dello status quo ante.
Nè, ed e' bene precisarlo, l'interessato, ai sensi dell'art. 1118 cod. civ., potra' effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poichè tale possibilita' e' prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco 'non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.'.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016 in merito al distacco dall'impianto centralizzato.
=> Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
I fatti di causa. Tizio impugnava la delibera assembleare con la quale il condominio decideva di non concedergli il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale in quanto avrebbe danneggiato le altre unita' immobiliari sia dal lato economico, che di rendimento del riscaldamento.