Il condomino moroso non puo' opporsi all'ingiunzione di pagamento del Condominio per errori contabili contenuti in bilanci gia' definitivamente approvati dall'assemblea e mai impugnati.
E' questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 188 del 7 gennaio 2016. Il giudice capitolino ricorda che eventuali contestazioni sulle risultanze contabili dei bilanci vanno sollevate impugnando la relativa delibera di approvazione degli stessi entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.
Nel caso di specie la delibera condominiale che aveva approvato il bilancio consultivo e preventivo non e' stata impugnata nei termini. Dunque, e' divenuta definitiva, cosa'¬ come definitivi sono i conteggi contenuti nei relativi bilanci approvati che, pertanto, non possono pia'¹ essere oggetto di contestazione in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il fatto - Il Condominio otteneva decreto ingiuntivo in forma esecutiva nei confronti di una condo'mina per il pagamento di oneri condominiali scaduti e non pagati, risultanti dal bilancio consultivo 2011 e preventivo 2012, entrambi approvati dall'assemblea con delibera mai impugnata.
La condo'mina proponeva opposizione al decreto ingiuntivo,
La condo'mina proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando le richieste del condominio in quanto, a suo dire, sarebbero da ricondurre ad irregolarita' di natura contabile contenute nei bilanci gia' approvati in assemblea, accertate al passaggio delle consegne tra la precedente gestione condominiale e l'attuale.
Nel risolvere la controversia, il tribunale richiama gli indirizzi giurisprudenziali orma consolidati in materia, in base ai quali il condomino intimato a pagare non puo' difendersi sostenendo l'esistenza di errori di calcolo contenuti in bilanci gia' definitivamente approvati dall'assemblea.
'In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il condomino intimato non puo' legittimamente sollevare eccezioni di merito con riguardo a spese il cui preventivo a consultivo sia stato regolarmente approvato dall'assemblea dei condomini, senza che - anche - la relativa delibera sia stata tempestivamente ed efficacemente impugnata' ovvero sospesa con atto dell'autorita' ' (Cass. civ. 12.11.2012 n. 19605; Trib. Roma 2.1.2015 n. 30; Trib. Milano 24.9.2015 n. 10718).
Detto in altri termini, se si vuole contestare i bilanci condominiali bisogna farlo impugnando la relativa delibera assembleare che li ha approvati entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.
Ora, se si consentisse al condomino moroso di contestare la delibera di approvazione dei bilanci nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - magari celebrato a distanza di molto tempo - si avrebbe come risultato la sostanziale elusione del termine di impugnazione delle delibere assembleari, che invece ha carattere perentorio. Cio' comporterebbe, inoltre, il protrarsi di una situazione di incertezza e di precarieta' dei conti condominiali, che sarebbero sempre oggetto di possibili contestazioni, con il pericolo di ostacolare la corretta gestione contabile del condominio.
Nel caso di specie, le eccezioni sollevate della condomina sono state rigettate proprio perchè la stessa non ha tempestivamente impugnato la delibera di approvazione del riparto delle spese di cui lamenta l'errato conteggio. Nè, del resto, avrebbe potuto farlo, perchè il termine di trenta giorni era gia' decorso da tempo.
Ne consegue che la relativa delibera non e' pia'¹ impugnabile e ha forza di giudicato in ordine alla prova del credito vantato dal condominio attraverso la procedura monitoria, mentre risultano conseguentemente non provati i motivi di opposizione sollevati dalla condomina.
In questi casi, il condo'mino potra' opporsi all'ingiunzione di pagamento sollevando altri motivi, ad esempio eccezioni di rito (in ordine all'ammissibilita' o improcedibilita' della domanda proposta dal Condominio), oppure dimostrare di aver gia' pagato o, come nel caso di specie, di aver versato un acconto della somma da pagare e, dunque, ottenendo una riduzione dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
=> Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera assembleare.
=> Sospensione dell'esecutivita' del decreto ingiuntivo
=> Decreto ingiuntivo fondato su una deliberazione nulla