In capo al condomino che si distacca l'onere di pagare la “dispersione” in proporzione ai millesimi
=> Distacco dall'impianto di riscaldamento, le considerazioni sul risparmio energetico.
=> Ecco quando la delibera sul distacco dall'impianto centralizzato e' da considerarsi nulla
Il quadro normativo- Il c.d. riscaldamento centralizzato ha rappresentato, negli edifici costruiti intorno agli anni Settanta, un'autentica “innovazione”, un servizio condominiale offerto come incentivo all'acquisto di una nuova costruzione.
Tuttavia, ci si e' successivamente resi conto delle difficolta' legate a questo tipo di impianto: se l'impianto centralizzato assicura infatti una gestione omogenea ed unitaria del servizio diriscaldamento e mantiene un equilibrio termico complessivo dell'intero edificio, d'altro canto, le esigenze dei singoli condomini possono porsi in netto contrasto con detta unitarieta' di gestione e ripartizione delle spese.
Tra l'altro, a far sorgere la conflittualita' – in presenza di un impianto centralizzato – non e' poi solo la ripartizione delle spese legate all'uso, ma anche la gestione dell'orario di accensione e spegnimento dell'impianto medesimo e la questione relativa alla “quantita' ” di calore erogata: ci sono condomini che lamentano di essere costantemente al freddo, pur pagando; altri coinquilini dichiarano, al contrario, di avere troppo caldo e di dover spalancare balconi e finestre anche nelle stagioni pia'¹ fredde, ben potendo quindi pagare di meno.
Per tali ragioni, prima ancora della riforma, in sede di legittimita' , il distacco unilaterale e' stato giudicato legittimo quando coloro che lo chiedono riescono a provare che tale operazione non determini alcun aumento di costi per chi continua ad usufruire dell'impianto centralizzato e non comporti uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso.