In materia condominiale e' legittima la delibera dell'assemblea che vieta l'apertura di un asilo nido nel palazzo anche se tollera la presenza degli studi professionali. Infatti, il divieto contenuto nel regolamento di utilizzare gli appartamenti a uso diverso da quello abitativo non puo' essere esteso agli uffici per i quali la maggioranza ha il potere di disporre diversamente.
Cosa'¬ si e' pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 23559 dell'11 novembre 2014, ove e' stato precisato che Il divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello abitativo, contenuto nel regolamento, non puo' essere esteso in maniera automatica agli uffici: la natura contrattuale limita i proprietari.
Questi i fatti di causa. Tizio, esponendo di essere proprietario di un appartamento e di averlo affittato a uso di asilo nido, citava in giudizio il proprio condominio.
In particolare, l'attore precisava che, in seguito alla sua iniziativa, l'assemblea condominiale gli aveva negato la possibilita' di svolgere quell'attivita' all'interno dell'appartamento anche se il regolamento non vietava espressamente gli asili nido ma prevedeva solo il divieto di adibire l'immobile a uso diverso da quello abitativo. Per questo motivo, chiedeva al tribunale adito che la delibera fosse dichiarata illegittima, anche in considerazione del fatto che il divieto di un uso diverso era violato anche da altri condomini che utilizzavano gli immobili come studi professionali. Una circostanza, secondo l'attore, che rivelava la volonta' del condominio di disapplicare la disposizione del regolamento e che evidenziava la nullita' della delibera anche laddove ometteva di vietare agli altri condomini di impiegare gli appartamenti come studi.
=> Quando il regolamento vieta l'asilo nido.
Costituendosi in giudizio, il condominio insisteva nel rigetto della domanda attorea.
Nella fattispecie in esame, preliminarmente, il giudice adito, richiamando un principio consolidato in giurisprudenza ha meglio precisato che il regolamento contrattuale puo' porre limitazioni ai poteri e alle facolta' spettanti ai condomini sulle parti comuni dell'edificio di loro esclusiva proprieta' ; tuttavia, pero', le pattuizioni limitatrici devono essere espressamente enunziate e che, invece, restano invalide quelle pattuizioni che limitano il potere di destinazioni con formule generiche. Quindi si evidenzia che l'interpretazione delle norme in tal senso (limitatrici della facolta' del condominio per l'utilita' generale) deve essere rigorosa. (In tal senso Cassazione Civile sentenze nn. 20237/09, 3002/10 e 11859/11).
Orbene, nel corso del procedimento in esame e' emerso che l'utilizzo dell'appartamento da parte dell'attore ad asilo nido e' contrario all'espresso e chiaro divieto contenuto nel regolamento che non consente di utilizzare gli appartamenti ad uso diverso da abitazione.
Per meglio dire, il tribunale adito ha ricordato in primo luogo che puo' essere impugnata solo una delibera che esprime una volonta' dell'assemblea e non certo una «delibera inesistente» quale sarebbe quella che non vieta agli altri di destinare i beni a studio professionale.
=> L'impugnazione di una delibera d'assemblea condominiale. Cosa bisogna sapere per non sbagliare
Nel merito poi ha affermato che il regolamento condominiale di natura contrattuale puo' porre limitazioni ai poteri e alle facolta' spettanti ai singoli sulle parti di edificio di loro esclusiva proprieta' : in questo contesto emerge con chiarezza, secondo il giudice, che l'uso dell'appartamento come asilo nido viola espressamente il regolamento condominiale nella parte in cui non consente di utilizzare gli immobili a uso diverso dall'abitazione e che, pertanto, e' valida la delibera che nega l'apertura dell'asilo nido nell'appartamento.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo degli altri appartamenti come studi professionali, ha concluso il tribunale, questo impiego dell'immobile «e' assoggettato a diversa disciplina regolamentare atteso che puo' essere consentito laddove ritenuto dalla maggioranza prevista dal codice civile».
Correttamente, quindi, a parere del giudice, l'assemblea ha lecitamente censurato l'abuso di fatto dall'attore del proprio appartamento.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la delibera in esame, a prescindere dal rilievo che l'utilizzo ad asilo nido e' idoneo anche a ledere il diritto alla quiete, non puo' essere annullata.
Pertanto e' stata correttamente rigettata la domanda proposta dell'attore.
Potrebbe interessarti anche:
=> Asili nido in condominio, e' possibile vietarne l'apertura?
=> Studio medico in condominio, il regolamento di condominio e l'assemblea