In tema di condominio, e' valido il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali nei confronti del proprietario non usufruttuario di un'unita' immobiliare, anche in assenza di distinguo tra spese ordinarie e straordinarie ma alla cui base ci sono i bilanci di gestione e il piano di riparto che specifica che molte voci sono relative alle spese giudiziarie per processi che hanno coinvolto l'immobile, se questi nell'opposizione si limita alla mera denuncia dell'omessa specificazione dei due tipi di oneri senza pero' dare prova e/o allegazione del dato pregiudiziale, costituito dall'effettiva sussistenza di causali di natura ordinaria cui le somme ingiunte avrebbero avuto riferimento.
=> Manutenzione ordinaria, la ripartizione delle spese tra usufruttuario e proprietario
Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo, emesso dal competente Tribunale, su richiesta del Condominio, a titolo di oneri afferenti le unita' immobiliari di cui affermava la nuda proprieta' ; in particolare, l'opponente eccepiva che le unita' immo
Questi i fatti di causa. Un condomino, con citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo, emesso dal competente Tribunale, su richiesta del Condominio, a titolo di oneri afferenti le unita' immobiliari di
Costituendosi in giudizio, il Condominio opposto, contestava in toto l'opposizione del condomino.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la validita' della richiesta del Condominio (oneri condominiali) nei confronti del nudo proprietario. A tal proposito, giova ricordare che la nuda proprieta' e' un caso di proprieta' privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui e' r
Orbene, nella fattispecie in esame, l'oggetto della discussione riguarda la val
=> Nudo proprietario ed usufruttuario, chi paga le spese condominiali?
In tema di condominio, la legge n. 220/2012 ha mutato il quadro della situazione nei rapporti con il condominio; l'attuale art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c. recita: il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
Insomma la nuova legge ha se
In tema di condominio, la legge n. 220/2012 ha mutato il quadro della situazione nei rapporti con il condominio; l'attuale art. 67, ottavo comma, disp. att. c.c. recita: i
Insomma la nuova legge ha semplificato la vita degli amministratore, i quali di fronte ad un debito relativo ad un'unita' immobiliare gravata ad usufrutto, potranno chiederne il pagamento indistintamente ai titolari della nuda proprieta' e del diritto reale minore.
Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda
Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, a seguito delle risultanze istruttorie, il giudice ha avuto modo di precisare che sebbene l'amministrazione condominiale deve ritenersi gravata dell'onere di indicare, in riferimento alle unit
=> Condominio, usufrutto e nuda proprieta' : perchè dopo l'entrata in vigore della riforma cambieranno le cose?
Difatti, in mancanza di distinzione delle somme, il condominio aveva prodotto il deliberato assembleare approvativo dei bilanci relativi alla gestione del pertinente piano di riparto dalle cui risultanze e' stato enucleato l'importo ingiunto comprensivo delle spese giudiziarie (straordinarie) dei processi che hanno coinvolto gli immobili in oggetto (del nudo proprietario).
Per tali ragioni, a parere del giudice, (in sede di op
Difatti, in mancanza di distinzione delle somme, il condominio aveva prodotto il deliberato assembleare approvativo dei bilanci relativi alla gestione del pertinente
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, ha rigettato l'opposizione; per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo con
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale adito, ha rigettato l'opposizione; per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo con la condanna del nudo proprietario al pagamento dei contributi condominiali.
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=> Usufruttuario e proprietario. Riflessi sulla partecipazione alla vita condominiale. La partecipazione alle assemblee e la ripartizione delle spe