Il condominio non e' tenuto a versare il canone COSAP per la mantovana anti-detriti montata sopra il ponteggio per i lavori di manutenzione della facciata condominiale
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Il caso di specie, il Condominio aveva installato un ponteggio dotato di mantovane parasassi, finalizzato alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio condominiale.
Lo stesso Condominio, per autofinanziarsi i lavori, aveva concesso ad una s.r.l. il diritto di utilizzare i ponteggi per l'esposizione di messaggio temporanei a scopo pubblicitario.Senonchè, in sede di richiesta di rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico del ponteggio, il Comune di Napoli richiedeva al Condominio il pagamento dell'ulteriore importo di circa 33.000 euro, a titolo di COSAP, assoggettando al pagamento del canone anche la superficie della proiezione della mantovana al suolo.
Da qui il ricorso proposta dal Condominio al Tar per l'annullamento della nota dirigenziale che imponeva il pagamento ed anche del regolamento con cui l'amministrazione locale pretende il pagamento della COSAP per mantovane poste ad un'altezza tale da non poter ostacolare neanche il passaggio dei veicoli.
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