L'amministratore condominiale e' obbligato a depositare (e dove?) la documentazione giustificativa posta alla base del rendiconto annuale di gestione?
La documentazione giustificativa dev'essere resa disponibile durante l'assemblea?
Quali sono i diritti dei condo'mini rispetto ai giustificativi di spesa e come devono essere esercitati?
Una sentenza, la n. 13235, resa dalla Corte di Cassazione, mediante deposito in cancelleria, il 25 maggio 2017, ci aiuta a dare risposta a questi quesiti.
La controversia e' sorta prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 (la riforma del condominio), ma un richiamo all'art. 1130-bis c.c. – che disciplina le modalita' di accesso ai documenti contabili del condominio da parte dei condo'mini – lascia intendere che il principio e' applicabile anche alle odierne fattispecie simili.
Che cosa ha detto la Cassazione? Vediamo per punti quello che e' il cuore della sentenza.
Secondo gli ermellini al momento dell'approvazione del rendiconto (com'anche del preventivo):
Del pari deve ritenersi escluso l'obbligo di portare la documentazione giustificativa in assemblea se, come vedremo dopo, e' stato assolto l'obbligo di metterla a disposizione.
Sono salve le eventuali specifiche e differenti disposizioni dei regolamenti condominiali;
in questo contesto, precisa la Cassazione, l'amministratore “deve permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione (vedi ora art. 1130-bis, comma 1, c.c.
Sono salve le eventuali specifiche e differenti disposizioni dei regolamenti condominiali;
Da non perdere: Prendere visione della documentazione condominiale, entro quanto tempo e' possibile.
Insomma leggendo la sentenza della Cassazione parrebbe che – ribadiamo, in assenza di disposizioni regolamentari – non sussistendo l'obbligo di deposito della documentazione giustificativa prima dell'assemblea, non solo l'amministratore non sia tenuto a farlo, ma che possa presentarsi in assemblea senza tali documenti giustificativi.
Sul mandatario graverebbe solamente l'onere, ove richiesto, di consentire l'esame della pia'¹ volte citata documentazione giustificativa.
Ad avviso di chi scrive, e' comunque consi
Insomma leggendo la sentenza della Cassazione parrebbe che – ribadiamo, in assenza di disposizioni regolamentari – non sussistendo l'obbligo di deposito della documentazione giustificativa prima dell'assemblea, non solo l'amministratore non sia tenuto a farlo, ma che possa presentarsi in assemblea senza tali documenti giustificativi.
Sul mandatario graverebbe solamente l'onere, ove richiesto, di consentire l'esame della pia'¹ volte citata documentazione giustificativa.
Ad avviso di chi scrive, e' comunque consigliabile inserire nell'avviso di convocazione l'indicazione dei giorni e delle ore precedenti all'assemblea e nei quali i condo'mini possono prendere visione dei documenti giustificativi.
In tal modo non potra' essere obiettato che non siano stati resi disponibili; cosa'¬ facendo verrebbe inoltre eliminata alla radice ogni contestazione in merito alla mancata presenza della documentazione giustificativa in sede assembleare.
La sentenza n. 13235/2017, infine, merita un ulteriore cenno in relazione ad altra questione, ossia quella della legittimazione autonoma dell'amministratore a resistere nei giudizi d'impugnazione delle delibere condominiali.
La Corte si e' uniformata al proprio pia'¹ recente e sempre pia'¹ consolidato orientamento in materia affermando che “l'amministratore puo' resistere all'impugnazione della delibera assembleare e puo' anche gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita' di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacchè l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso, agli effetti dell'art. 1130, n. 1, c.c. (Cass. Sez. 2, 25 maggio 2016, n. 10865; Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451)” (Cass. 25 maggio 2017 n. 13235).