In tema di norme dettate a tutela del consumatore, il condominio deve essere considerato tale al di la' del fatto che all'interno della compagine siano presenti soggetti che non possono essere ricondotti nell'alveo di tale categoria.
Da cio' ne consegue che applicandosi ai contratti con il condominio le norme dettate a tutela dei consumatori, il foro competente nel caso di controversie tra un fornitore e' la compagine e' quello del consumatore, cosa'¬ come previsto dal cosa'¬ detto Codice del Consumo (d.lgs n. 206/2005).
Questa, in breve sintesi, la conclusione cui e' giunto il Tribunale di Ravenna una la sentenza resa mediante deposito in cancelleria il 27 settembre 2017.
Una pronuncia importante, ad avviso di chi scrive, perchè il giudice ravennate si sofferma su un aspetto non secondario inerente l'applicazione della normativa consumeristica: la valutazione di quei contesti condominiali misti.
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Una pronuncia che comunque, per lo scrivente, lascia qualche perplessita' . Vediamo perchè.
Il caso: il fornitore di un condominio chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo contro la compagine. Il condominio, ricevuta la notifica dell'atto, proponeva opposizione; oltre a contestazioni di merito, l'opponente in via pregiudiziale chiedeva accertarsi l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Motivo? Il condominio riteneva che dovesse essere considerato alla stregua di un consumatore e conseguentemente essere trattato come tale.
Siccome per le cause tra consumatori e professionisti e' considerata vessatoria la clausola che distoglie la competenza giudiziale dal foro del consumatore, il condominio riteneva che il giudice adito fosse tale e che si dovesse per cio' revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Chi e' un consumatore?
Ai sensi dell'art. 3 lett. a) d.lgs n.206/2005, il consumatore e' «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
Tizio e' un avvocato e va a comperare un cellulare. Se non domanda il rilascio della fattura, ma la semplice ricevuta fiscale, quell'acquisto viene considerato eseguito al di fuori dell'ambito lavorativo.
Com'e' possibile considerare consumatore il condominio, se la norma parla di persona fisica? Vero, ma bisogna sempre tenere a mente - dice ormai da tempo la giurisprudenza (es. Cass. 22 maggio 2015, n. 10679) - che il condominio non e' soggetto di diritto differente dai propri componenti e quindi l'amministratore firmando contratti agisce come loro diretto rappresentante.
Puo' accadere, pero', anzi sovente accade, che nel condominio oltre ad abitazioni private siano collocati anche uffici professionali, se non proprio sedi di enti pubblici. Nel caso risolto dal Tribunale di Ravenna, alcuni condo'mini, per un totale di 76/1000, non erano da ritenersi consumatori, ma professionisti.
Per il Tribunale romagnolo l'irrisoria quota millesimale attribuibile a 'non consumatori' non e' in grado d'incidere sulla considerazione del condominio come tale.
Si legge in sentenza, inoltre, che la giurisprudenza non richiederebbe nemmeno la valutazione in termini di prevalenza in ambito condominiale del consumatore sul professionista posto che l'amministratore quando agisce per condo'mini professionisti non agisce per loro in tale veste, ma quali consumatori.
=> Legge n° 4 del 2013. Nuove opportunita' per un amministratore di condominio 'qualificato'
Al riguardo ci pare di potere esprimere delle perplessita' .
Il professionista che stipula - direttamente o per il tramite di un proprio legale rappresentante - un contratto per utenze concernenti il proprio studio/ufficio non agisce per scopi estranei alla propria attivita' professionale.
Diversamente argomentando si dovrebbe concludere che anche un condominio rappresentato da un centro commerciale dovrebbe essere considerato un consumatore.
La sentenza in esame segna un punto in favore di quelle realta' condominiali composite, ma ad avviso di chi scrive non aiuta l'interprete nell'individuazione di criteri certi per la valutazione della categoria consumeristica nella quale incasellare il condominio.